Sentenza — n. 14387/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: TRIPODI SALVATORE nato a CINQUEFRONDI il 15/01/1993 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell'interesse del Tripodi, con la quale si insiste per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Tripodi, in relazione al delitto di partecipazione ad un sodalizio mafioso, la cosca Crea.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 14387/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Anche l'ammiccante conversazione dell'indagato con il padre della fidanzata e qest'ultima, pur suggerendo una direzione di indagine, in quanto apparentemente rilevatrice di una contiguità ideale, non indica quale sia stata la condotta rivelatrice di uno stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: TRIPODI SALVATORE nato a CINQUEFRONDI il 15/01/1993 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell'interesse del Tripodi, con la quale si insiste per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Tripodi, in relazione al delitto di partecipazione ad un sodalizio mafioso, la cosca Crea.
2. Il Procuratore della Repubblica proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con i due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale esaminato atomisticamente i plurimi elementi indiziari che rivelavano l'intraneità dell'indagato ai meccanismi interni della cosca, delle cui vicende risultava informato da Rocco Versace, esponente di spicco del clan, e alle cui esigenze aveva dato il contributo, anche attraverso la messa a disposizione nei confronti di Teodoro Crea, tenuto in grande considerazione dagli affiliati, in quanto erede del nonno. Conferma di tali conclusioni si traeva poi dall'estrema cautela con la quale il Tripodi si muoveva, a riprova del carattere illecito dei contatti.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del Tripodi con la quale si chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorso, nel denunciare una valutazione atomistica degli elementi indiziari e certo cogliendo, su un piano astratto, nel segno, quando segnala la sottctvtutaun l significato della comunicazione all'indagato - e anche della personale conoscenza, da patte di qt_innittFFIC - Ui dinàMí135» 555t 555 sodalizio, non riesce a indicare alcun elemento che riveli - ed è questa la ratio decidendi che fonda la conclusione del provvedimento impugnato - quale sia stato il concreto contributo fornito dal Tripodi alla vita del sodalizio, al di là della vicinanza ad un soggetto apoditticamente indicato come il successore degli ascendenti nella gestione della cosca di Rizziconi e alla cautela usata negli spostamenti e nelle comunicazioni: tutti dati, indicativi di elementi di sospetto, che non giustificano però l'attribuzione di una condotta partecipativa specifica.
Anche l'ammiccante conversazione dell'indagato con il padre della fidanzata e qest'ultima, pur suggerendo una direzione di indagine, in quanto apparentemente rilevatrice di una contiguità ideale, non indica quale sia stata la condotta rivelatrice di uno stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).
P.Q.M.
Dichiara ina