Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal against supervision court rulings as they are not punishable sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared inadmissible an extraordinary appeal filed by a life-sentence prisoner challenging a supervision court's rejection of his conditional release. The petitioner argued the lower court erred in fact by assuming he failed to prove the withdrawal of his civil party status. The court ruled that the extraordinary appeal under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure applies only to criminal conviction sentences, not to supervisory decisions, and thus dismissed the request without a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal for correction of factual or material error applies exclusively to criminal conviction sentences and is inadmissible when directed against supervisory court provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da Araniti Santo, nato a Reggio Calabria il 24/05/1947 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 25604/23 del 02/12/2022 della Prima Sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Santo Araniti, condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato la istanza del predetto di applicazione della liberazione condizionale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Santo Araniti, a mezzo del suo difensore, sostenendo che la decisione si fonderebbe sull'erroneo presupposto della mancata dimostrazione, da parte sua, della revoca della costituzione di parte civile nel processo per il quale è stato condannato alla pena dell'ergastolo.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (ex multis, Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413).
4. Peraltro, in tale ipotesi, l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio. È ben vero che l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi stabilite dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 128 del 2001. Tuttavia, il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede che se il ricorso straordinario è inammissibile o manifestamente infondato, «la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti, procede in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore».
L'espressione «anche d'ufficio» sta ad esprimere la non necessità di fissare l'udienza in camera di consiglio, prescritta solo ove non ricorrano le ipotesi suddette. L'espressione sopra citata è del resto analoga a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 591 cod. proc. pen., che disciplina un'altra ipotesi in cui l'inammissibilità dell'impugnazione può essere pronunciata con ordinanza emessa de plano; essa già prima della introduzione del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen. era utilizzata per esprimere la possibilità di pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione senza previamente instaurare il contraddittorio.
Questa Corte di cassazione ha già affermato che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811).
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa