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Ordinanza — n. 14375/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal converted from cassation due to lack of motivation under Art. 606 c.p.p. regarding video surveillance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court converted the civil party's cassation appeal into an ordinary appeal because the complaint concerned only the lack of motivation in the acquittal. The civil party argued that video surveillance footage proved the defendant's guilt, yet the lower court failed to address this evidence in its reasoning. Consequently, the Court held that such defects fall under Article 606 of the Criminal Procedure Code, which precludes immediate cassation review and mandates conversion to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 576 c.p.p.; Art. 606 lett. e) c.p.p.: A civil party's appeal against a peace judge's acquittal must be converted to ordinary appeal if the complaint concerns only the lack of motivation regarding evidence, as direct cassation is not permitted for such defects.

Parole chiave

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civil party appeal lack of motivation video surveillance evidence peace judge acquittal cassation conversion Criminal Procedure Code procedural defect risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 576 c.p.p.
Non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del rinvio disposto dall'art.
Art. 2 Decr. Lgs. n. 274 del 2000
576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del rinvio disposto dall'art. 2 del Decr.
Art. 569 c.p.p.
Ne deriva che il ricorso presentato dalla parte civile deve essere qualificato per saltum ai sensi del primo comma dell'art. 569 c.p.p. Il ricorrente lamenta esclusivamente, peraltro, vizi della motivazione della sentenza impugnata correttamente riconducibili al perimetro dell'art.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Il ricorrente lamenta esclusivamente, peraltro, vizi della motivazione della sentenza impugnata correttamente riconducibili al perimetro dell'art. 606 lett.
art. 576 c.p
Non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del rinvio disposto dall'art.
art. 569 c.p
Ne deriva che il ricorso presentato dalla parte civile deve essere qualificato per saltum ai sensi del primo comma dell'art. 569 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919
274 del 2000 alle norme del codice di procedura penale ove non diversamente stabilito, la parte civile sia legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NUZZO RAFFAELE nato a SANTA MARIA A VICO il 25/03/1964 nel procedimento a carico di: COSIMO LUIGI nato a NAPOLI il 17/09/1964 avverso la sentenza del 05/09/2023 del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha assolto Cosimo Luigi dall'accusa di minacce e lesioni volontarie semplici ai danni di Nuzzo Raffaele per assenza della prova della sussistenza del fatto. Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione, agli effetti civili, Nuzzo Raffaele, nella sua qualità di parte civile. Il ricorrente ha dedotto la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato a riguardo del giudizio di inattendibilità del narrato di essa persona offesa, in realtà riscontrato dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza collocata nei pressi di un vicino esercizio commerciale, acquisite al fascicolo del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso della parte civile deve essere convertito in appello. Non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell'art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del rinvio disposto dall'art. 2 del Decr. Lgs. n. 274 del 2000 alle norme del codice di procedura penale ove non diversamente stabilito, la parte civile sia legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919). Ne deriva che il ricorso presentato dalla parte civile deve essere qualificato per saltum ai sensi del primo comma dell'art. 569 c.p.p. Il ricorrente lamenta esclusivamente, peraltro, vizi della motivazione della sentenza impugnata correttamente riconducibili al perimetro dell'art. 606 lett.

e) c.p.p. (nonostante l'improprio richiamo, nell'atto d'impugnazione, all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen.), di cui non è consentita la deduzione con il ricorso immediato, imponendosi pertanto e per l'appunto, ai sensi del terzo comma del citato art. 569, la conversione del medesimo ricorso in appello.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di SantaMaria C. Vetere per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il consigliere estensore Il