Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague legal qualification argument lacking specific grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Donato Enrico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 453 of the Penal Code instead of Article 455 regarding counterfeit banknotes. The court rejected this claim as an abstract violation of law, citing established jurisprudence that such appeals must demonstrate a manifest error immediately evident from the indictment and judgment. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 453, c.p.; Art. 455, c.p.; In appeals for cassation based on erroneous legal qualification under Art. 448, comma 2-bis, c.p.p., the claim is inadmissible unless it demonstrates a manifest error immediately evident from the indictment and judgment without room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA 40z-4- 9 sul ricorso proposto da: DI DONATO ENRICO nato a NAPOLI il 23/11/1974 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Napoli in composizione collegiale del 26 ottobre 2023, con la quale è stata applicata a Di Donato Enrico la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 453 n.3-4 c.p. e di cui agli artt. 81 cpv.,453 co. 1 nn. 3-4 c.p.. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la condotta accertata, in base alle - genericamente evocate - risultanze processuali, avrebbe potuto essere ricondotta all'alveo dell'art. 455 cod. pen., piuttosto che al paradigma dell'art. 453 cod. pen..
Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 motivo è attinto dal vizio di aspecificità. E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023;
Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. Cari Valentino, Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). Dal contenuto, peraltro discretamente articolato, della sentenza impugnata - e in assenza di specifiche ed efficaci allegazioni difensive - emerge che l'imputato "ha ammesso gli addebiti in sede di dichiarazioni spontanee affermando di aver acquistato le banconote contraffatte perché in condizioni economiche precarie" e che "corretta appare la qualificazione giuridica operata dalle parti". 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023 Il consigli re estensore Il Presid