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Ordinanza — n. 13818/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of liability grounds in appellate settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because the appellant waived all liability grounds during the appellate settlement agreement. Although the appellant argued a lack of reasoning regarding the acquittal on liability, the court held that the appellate judge's limited review was restricted to non-waived issues. Consequently, the court ruled that no duty of motivation exists for the acquittal on liability when parties have agreed to waive such grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When parties agree on the acceptance of appeal grounds with a waiver of other motives, the appellate court's cognition is limited to those not waived, and no duty of motivation exists regarding the acquittal on liability.

Parole chiave

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appellate settlement agreement waiver of liability grounds limited appellate cognition duty of motivation inadmissible cassation appeal procedural waiver acquittal on liability abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Corte cost. 13/6/2000 n.186
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Napoli che, recependo l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 473 cod. pen
raggiunto tra il Procuratore generale e la difesa con rinunzia a tutti i motivi sulla responsabilità, ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato, tra gli altri, Nunzio Falibetti per il reato di cui all'art. 473 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALIBETTI NUNZIO nato a NAPOLI il 25/04/1945 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Napoli che, recependo l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. raggiunto tra il Procuratore generale e la difesa con rinunzia a tutti i motivi sulla responsabilità, ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato, tra gli altri, Nunzio Falibetti per il reato di cui all'art. 473 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Nunzio Falibetti a mezzo del difensore di fiducia, che ha lamentato vizio di motivazione in quanto mancherebbe una motivazione circa le ragioni del mancato proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Fatta questa premessa, deY concludersi che all'odierno ricorrente è precluso .2- mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa d