Cassation appeal dismissed as late due to failure to meet 45-day filing deadline after notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing deadline was missed. The lower court sentenced the defendant on March 22, 2023, and the 45-day period for filing a cassation appeal expired on September 10, 2023, after accounting for the holiday suspension. The appeal was submitted on September 12, 2023, rendering it untimely under the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 548, comma 2; Art. 172, comma 3; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the forty-five day period following the notification of the deposit notice is inadmissible as late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA ALDO COSIMO nato a VILLA CASTELLI il 22/07/1960 avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 marzo 2023 dal Tribunale di Brindisi, che ha condannato, anche agli effetti civili, Cosimo Barletta per il reato di diffamazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione di legge quanto al diniego della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunziata il 22 marzo 2023 e il Giudice si assegnato il termine di 90 giorni per il deposito dei motivi, termine non rispettato in quanto la sentenza è stata depositata il 22 giugno 2023. Ne è seguita la notificazione dell'avviso di deposito alle parti ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., l'ultima delle quali — all'imputato personalmente — è avvenuta il 26 giugno 2023. Da questa data, dunque, decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare, termine il cui computo doveva tenere conto della sospensione feriale, sicché esso andava a scadere domenica 10 settembre 2023, con proroga al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso presentato il 12 settembre 2023 è, quindi, tardivo.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec