Italian court dismisses generic appeal citing unexplained Cassation precedent without specific legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible for being entirely generic and lacking a specific legal argument. The appellant merely invoked a prior Cassation decision regarding sentencing reduction under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure without explaining how it structures the criticism of the lower court's judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €4,000 to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal ground of criticism against the contested judgment, reducing to a mere citation of a precedent without demonstrating its structural relevance to the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALLA MOHAMED MAHMOUD ANDELGAWAD ABDELRAH nato il 03/05/1996 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata dalla Corte di appello di Milano il 15 novembre 2023 che, facendo seguito all'accordo raggiunto tra l'imputato e il Procuratore generale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di Mohamed Mahmoud Abdalla per il reato di lesioni aggravate, rideterminando la pena in anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo un riepilogo del processo, il ricorrente cita una sentenza della Corte di cassazione sul tema del quantum di riduzione nel caso di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non comprendendosi quale sia la censura mossa alla sentenza impugnata che, nel ricorso, si risolve nell'evocazione di un precedente di questa Corte, senza che il ricorrente chiarisca come esso strutturi la censura.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis