Cassation appeal dismissed because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. Although the defendant argued for the review of a settlement penalty, the court noted that under recent legislative changes, such appeals must be signed by a qualified lawyer to comply with procedural requirements. Consequently, the petition was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against settlement penalties must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iodice Pasquale nato a Barletta il 26 luglio 1968; avverso la sentenza del 10 novembre 2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
- che Pasquale Iodice ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che gli ha irrogato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc pen., la pena concordata con il Procuratore generale; - che il ricorso è inammissibile in quanto non solo è privo delle ragioni (in fatto e diritto) poste a sostegno della proposta impugnazione, ma, comunque, è personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consiglierp estensore Il Presid