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Sentenza — n. 13782/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13782/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente, assolvendo lo stesso dal reato di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui al capo 3) dell'imputazione. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Katia Dottore Giachino, affidandosi a un unico motivo di impugnazione, con il quale è dedotto che il PIGA avrebbe avuto solo una condotta negligente nella tenuta delle scritture contabili, riconducibile al delitto di bancarotta documentale semplice.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 13782/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Talché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale la parziale omissione del dovere di annotazione, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patri moniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02).

Parole chiave

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omissione della contabilità bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione mancata prova della solvibilità reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGA SALVATORE nato a BUSACHI il 24/12/1947 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. KATIA DOTTORE GIACHINO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; (5

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente, assolvendo lo stesso dal reato di bancarotta fraudolenta preferenziale di cui al capo 3) dell'imputazione.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Katia Dottore Giachino, affidandosi a un unico motivo di impugnazione, con il quale è dedotto che il PIGA avrebbe avuto solo una condotta negligente nella tenuta delle scritture contabili, riconducibile al delitto di bancarotta documentale semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso — oltre che incomprensibile nella parte in cui richiama la giurisprudenza sull'elemento soggettivo del reato per aver cagionato il dissesto mediante operazioni dolose, pur essendo contestata la sussistenza del dolo necessario ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale - è manifestamente infondato. Giova premettere che il capo di imputazione non fa alcun riferimento, al capo 1) che riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, alla volontà del PIGA di arrecare pregiudizio ai creditori bensì, semplicemente, ipotizza che egli ha commesso il predetto reato perché il ricorrente ha sottratto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge e comunque le ha tenute in modo tale da non consentire al curatore un'idonea ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

A fronte di tale ampio capo di imputazione, nei gradi di merito è stato accertato che il ricorrente ha consegnato alla curatrice fallimentare, che ha reso una dettagliata audizione, solo una parte delle scritture necessarie alla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società, così rendendo la stessa difficoltosa. Sicché, correttamente, l'imputato è stato ritenuto responsabile a titolo di dolo generico. Su detto aspetto sia la sentenza di primo grado che quella di appello forniscono una motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta se non in parte.

In particolare è stato evidenziato che dalle dichiarazioni del medesimo PIGA e della figlia è emerso che la tenuta della contabilità era stata affidata a uno studio di commercialisti e che, dopo che detto studio si era reso indisponibile a causa dei mancati pagamenti, l'imputato non aveva incaricato altri professionisti ma, come riferito dalla figlia "aveva fatto quel che poteva". Poiché la descritta situazione si è protratta per almeno cinque anni, in quanto le ultime scritture risalgono al 2011 ed il fallimento della società è stato dichiarato solo nel 2016, il ricorrente era consapevole che la propria condotta avrebbe reso almeno più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Talché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale la parziale omissione del dovere di annotazione, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patri moniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci