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Sentenza — n. 13777/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal regarding late aggravating circumstance contestation after prescription period expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's immediate appeal against a first-instance decision that halted proceedings due to the expiration of the private complaint deadline. The prosecutor argued that a late supplementary contestation of an aggravating circumstance regarding theft from public service should have revived the prosecution's viability. The court ruled that because the statutory deadline for the private complaint had already passed, the procedural condition for prosecution was lost, rendering any subsequent contestation ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 85, d.lgs. n. 150/2022: A supplementary contestation of an aggravating circumstance cannot revive the prosecution if the statutory deadline for the private complaint has already expired, as the condition of procedibility is lost.

Parole chiave

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procedibilità azione penale querela parte contestazione suppletiva prescrizione procedimentale furto pubblico servizio d.lgs 150/2022 art 129 c.p.p. competenza del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 3, cod. pen.
pen., l'aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, ciò che aveva reso il reato procedibile d'ufficio anche ai sensi del vigente art. 624, comma 3, cod. pen., come aggiunto dall'art.
Art. 85, d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 112 Cost.
150 del 2022 per la proposizione della querela ad opera della parte in quanto le contestazioni suppletive, espressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.
art. 517 cod. proc. pen
art. 112 Cost
150 del 2022 per la proposizione della querela ad opera della parte in quanto le contestazioni suppletive, espressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
art. 624 cod. pen
Detta situazione si è verificata nella fattispecie per cui è processo, nella quale la contestazione dell'aggravante della sottrazione del bene a pubblico servizio che avrebbe reso il delitto di furto procedibile d'ufficio anche a seguito della novella dell'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge
Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, Scalia
Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B.
Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B., Rv.
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo
Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa
Se infatti resta fermo che la decisione di non doversi procedere deve essere emessa nel rispetto del principio del contraddittorio con il Pubblico Ministero (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE IX SIRACUSAnel procedimento a carico di: PAPALE() TULLIA nato a PACHINO il 16/01/1955 avverso la sentenza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di SIRACIJSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TULLIA PAPALE° per il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità della querela di parte.

2. Avverso la richiamata decisione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso immediato per cassazione assumendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata, sebbene all'udienza del 30 giugno 2023 avesse contestato allo stesso, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., l'aggravante del furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, ciò che aveva reso il reato procedibile d'ufficio anche ai sensi del vigente art. 624, comma 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022.

Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice aveva ritenuto la contestazione suppletiva tardiva, nonostante la stessa possa essere effettuata sino alla chiusura del dibattimento, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che, alla data della stessa, era già decorso il termine di cui all'art. 85 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ad opera della parte in quanto le contestazioni suppletive, espressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che, mediante l'originaria prospettazione accusatoria, è stato contestato alla PAPALE° il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso di violenza sulle cose, mentre non è stata contestata l'aggravante della sottrazione del bene ad un pubblico servizio„ Né, peraltro, detta aggravante avrebbe potuto considerarsi contestata in fatto in forza dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella fondamentale sentenza "Sorge", la quale, come noto, ha chiarito che, con l'espressione «contestazione in fatto», si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione lette -ale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01). Tale precisione nella contestazione non può infatti ravvisarsi nel capo di imputazione, che si è limitato a far riferimento alla sottrazione dell'energia in danno della società E-Distribuzione s.p.a.„ senza alcun riferimento alla natura pubblica del servizio svolto dalla stessa. 2.Ciò premesso, il motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero non è fondato. E' ben vero che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante può intervenire in linea di principio sino alla conclusione del dibattimento (Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep. 2016, Scalia, Rv. 266081 - 01;

Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614 - 01), essendo un riflesso dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757 - 01). Tuttavia, come hanno di recente puntualizzato le Sezioni Unite nella pronuncia "Domingo" - afferente l'analoga questione della prescrizione maturata prima della contestazione della circostanza aggravante della recidiva - il potere di contestare efficacemente una circostanza aggravante si arresta quando è già maturata una delle condizioni che comportano il dovere del giudice di emanare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 - 01). Se infatti resta fermo che la decisione di non doversi procedere deve essere emessa nel rispetto del principio del contraddittorio con il Pubblico Ministero (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa, Rv. 230529 - 01), una contestazione compiuta quando è già venuta meno la condizione di procedibilità dell'azione penale non può comportarne la reviviscenza. Detta situazione si è verificata nella fattispecie per cui è processo, nella quale la contestazione dell'aggravante della sottrazione del bene a pubblico servizio che avrebbe reso il delitto di furto procedibile d'ufficio anche a seguito della novella dell'art. 624 cod. pen. ad opera dell'art. 2, lett. 1), del d.lgs. n. 150 del 2022 è avvenuta nella data del 30 giugno 2023, quando era già venuta meno la condizione di procedibilità dell'azione penale, per come originariamente incardinata nel contraddittorio con l'imputato, a fronte della mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine previsto dall'art. 85 del predetto decreto. 3.11 ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così de