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Ordinanza — n. 13648/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because a lawyer personally filed it without a third-party defender, violating mandatory procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, a practicing lawyer, personally submitted the petition without engaging a third-party defender. Although the appellant holds a professional license, the court ruled that personal representation in cassation proceedings is strictly prohibited by law. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A party personally filing a cassation appeal is inadmissible because the law mandates representation by a third-party defender, excluding self-representation even for licensed attorneys.

Parole chiave

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cassation appeal personal representation third party defender inadmissible appeal procedural defect diritto a un difensore professioni giudiziarie difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. E, ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
E, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
E, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017
Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022
Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018
pure Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv.
Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016
Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv.
Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013
268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv.
Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013
257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv.
Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012
256085 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012 - dep.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINELLI SIMONE nato a FABRIANO il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette/sentite le conclus. ni del PG FRANCESCA CERONI udito il difen7sore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del G.i.p. del Tribunale di Ancona dott. Carlo Masini, presentata da Simone Molinelli.

2. Avverso il provvedimento della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Simone Molinelli, che esercita la professione forense, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la tempestività e la fondatezza della propria dichiarazione dt ricusazione e ha chiesto la fissazione di un'udienza camerale per poter chiarire quanto dedotto, oltre che la sostituzione da parte di questa Corte del Giudice ricusato.

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione c:he esso è stato proposto personalmente da Simone Molinelli, quantunque egli eserciti la professione forense. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); né rileva in senso contrario - secondo la costante giurisprudenza, la quale ha pure evidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale in parte qua della disciplina processuale - che il ricorrente «abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo» (Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 - 01) poiché è, per l'appunto, «inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità» anche nel caso in cui il ricorrente «sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale», difettando un'«espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 - dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281 - 01;

Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012 - dep. 2013, Cappa, Rv. 255083 - 01; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 - 01). L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. E, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co