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Ordinanza — n. 13647/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's subsequent withdrawal citing lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant withdrew the request due to a lack of interest. The appellant argued the lower court erred in maintaining pre-trial detention, but the defense later renounced the appeal after the measure was replaced with house arrest. The Court ruled that no costs are awarded when inadmissibility stems from a withdrawal caused by supervening events.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; The Court must declare a cassation appeal inadmissible de plano if the appellant renounces it due to a lack of interest arising from supervening events, without awarding costs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of interest withdrawal supervening events pre-trial detention measure costs non-award differimento dell'esecuzione della pena adeguamento della pena misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo
Invero, non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui l'inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv.
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini
274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASONI FABRIZIO nato A PONTEDERA il 20/07/1970 avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze - Sezione Riesame nel rigettare l'stanza di riesame proposta da Masoni Fabrizio, ha confermato l'ordinanza emessa 1'11 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per più fatti di bancarotta fraudolenta.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. 2.1. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato nella parte in cui il Tribunale «ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari, mantenendo la misura della custodia in carcere».

3. Successivamente, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita l'originarla misura cautelare con gli arresti domiciliari.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interesse a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo dell'originaria misura cautelare, che è stata oramai sostituita.

5. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Invero, non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui l'inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso,