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Sentenza — n. 13646/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13646/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANDREA nato a PAOLA il 24/09/1990 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del Santoro ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di seconda istanza, adducendo con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione , segnatamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Parole chiave

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libertà personale diritti del detenuto misura di contenzione diritto di essere arrestato pena privativa della libertà scarcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 31 maggio 2023 il Tribunale di Catanzaro a seguito del gravame interposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANDREA nato a PAOLA il 24/09/1990 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2023 il Tribunale di Catanzaro a seguito del gravame interposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Andrea Santoro, ha annullato limitatamente al capo di incolpazione n.

71) l'ordinanza in data 6 aprile 2023 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato allo stesso Santoro le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando quest'ultimo provvedimento per la rimanente incolpazione.

2. Il difensore del Santoro ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di seconda istanza, adducendo con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione , segnatamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso (sottoscritta dal Santoro), rappresentando e documentando che in data 11 ottobre 2023 il G.u.p. ha revocato le misure (cfr. dichiarazione di rinuncia in data 3 novembre 2023 e provvedimento allegato cit.).

4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così dec