Sentenza — n. 13644/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'ordinanza impugnata, la cui motivazione è stata depositata il 13 giugno 2023, è stata comunicata al Pubblico ministero lo stesso giorno. Il ricorso per cassazione - depositato presso la Segretaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella il 22 giugno 2023 - è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Torino, a seguito di spedizione con lettera assicurata, il 27 giugno 2023 e presso la cancelleria della Sezione che l'ha emesso il 28 giugno 2023, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 613-bis cod. pen, art. 608 cod. pen, art. 583 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13644/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state presentate le memorie difensive. 3.1. L'avvocato Mencobello, nell'interesse di Nisticò, Crocco, Grifoni, Cerbara ha contestato quanto dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, ha rimarcato la corretta ricostruzione dei fatti oggetto del ricorso da parte dell'ordinanza impugnata e la conformità di essa ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. L'avvocato Conz, nell'interesse di Tomasso, Condercuri, Bonafine, Egidi, Canu, Cillo, Marotta, Silla, Betti, ha eccepito la tardività del ricorso perché irritualmente presentato a mezzo posta (essendo stato abrogato l'art.583 cod. proc. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e comunque tardivamente. 3.3.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: TOMASSO MICHELE nato a LA SPEZIA il 26/10/1971 DE BIASIO ALESSANDRO nato a TEANO il 27/05/1965 CONDERCURI REMO nato a TORINO il 02/07/1969 DELLA RAGIONE WALTER nato a CASERTA il 14/02/1969 BASUINO DAVIDE nato a BIELLA il 14/10/1984 BETTI ADRIANO nato a SANTANGELO D'ALIFE il 23/02/1966 BONAFINE EGIDIO NICOLA nato a LATRONICO il 29/05/1968 CANU RICCARDO nato a LODE il 28/11/1977 CAPORALE GERARDO nato a ORTA NOVA il 18/07/1967 CERBARA LUCA nato a FIRENZE il 27/03/1970 CILLO FELICE nato a AVELLINO il 25/06/1986 CROCCO SALVATORE nato a COSENZA il 03/04/1965 D'ALESSANDRO RAFFAELE nato a CHIETI il 02/03/1989 DONATI MARCO nato a MILANO il 15/06/1967 GRIFONI ANDREA nato a BIELLA il 06/06/1976 MANCA FRANCESCO nato a BUSACHI il 17/02/1967 MARESCA CATELLO nato a NOCERA SUPERIORE il 30/03/1966 MAROTTA STEFANO nato a CASTEL CAMPAGNANO il 16/11/1973 NISTICO' FIORAVANTE GIUSEPPE nato a CATANZARO il 21/03/1964 PECORINI FABRIZIO nato a BORGOSESIA il 24/01.11983 SILIA ANTONIO nato a TORREMAGGIORE il 18/01/1994 SAIA SALVATORE nato a SANT 30SSE TEN NOODE( BELGIO) il 10/07/1975 SCHETTINI LUIGI nato a AIROLA 1116/08/1970 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del TRIB.
LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; l'avvocato ANDREA CONZ che, nell'interesse di MICHELE TOMASSO, REMO CONDERCURI, ADRIANO BETTI, EGIDIO NICOLA BONAFINE, RECCARDO CANU, FELICE CILLO, STEFANO MAROTTA, ANTONIO SILIA, WALTER DELLA RAGIONE, GERARDO CAPORALE, MARCO DONATI, LUIGI SCHETTINI, RAFFAELE D'ALESSANDRO, FIORAVANTE GIUSEPPE NISTICÒ, SALVATORE SAIA, CATELLO MARESCA, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato ANTONIO MENCOBELLO che, nell'interesse di LUCA CERBARA, SALVATORE CROCCO, ANDREA GRIFONI, FIORAVANTE GIUSEPPE NISTICÒ, si è riportato alla propria memoria e si è associato alle conclusioni dell'avvocato CONZ; gli avvocati STEFANO SALVIONI, nell'interesse di DAVIDE BASUINO, e ALESSANDRA GUARINI, nell'interesse di ALESSANDRO DE BIASIO, FRANCESCO MANCA, FABRIZIO PECORINI, i quali si sono associati alle conclusioni dell'avvocato CONZ;RITENUTO IN FATTO 1.
Con ordinanza in data 24 maggio 2023 (dep. il 13 giugno 2023) il Tribunale di Torino, all'esito dell'appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Andrea Grifoni, Salvatore Saia, Fioravante Giuseppe Nisticò, Raffaele D'alessandro, Luca Cerbara, Salvatore Crocco, Marco Donati, Adriano Betti, Catello Maresca, Luigi Schettini, Walter Della Ragione, Alessandro De Biasio, Fabrizio Pecorini, Francesco Manca, Gerardo Caporale, Michele Tomasso, Remo Condercuri, Egidio Nicola Bonafine, Riccardo Canu, Davide Basuino, Felice Cillo, Stefano Marotta, Antonio Silia, ha riqualificato sub specie degli artt. 81, comma 1, e 608 cod. pen. i fatti, descritti nelle incolpazioni contraddistinte dalle lettere A), E) ed H), a loro rispettivamente attribuiti (nei termini esposti nella medesima ordinanza) sub specie dell'art. 613-bis cod. pen.; ed ha, pertanto, revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Agente della Polizia penitenziaria a loro applicata con ordinanza del 22 marzo 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Biella.
2. Avverso il provvedimento collegiale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato la violazione dell'art. 613-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla riferita riqualificazione ai sensi dell'art. 608 cod. pen. dei fatti di cui alle incolpazioni A), E) ed H).
3. Sono state presentate le memorie difensive. 3.1. L'avvocato Mencobello, nell'interesse di Nisticò, Crocco, Grifoni, Cerbara ha contestato quanto dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, ha rimarcato la corretta ricostruzione dei fatti oggetto del ricorso da parte dell'ordinanza impugnata e la conformità di essa ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. L'avvocato Conz, nell'interesse di Tomasso, Condercuri, Bonafine, Egidi, Canu, Cillo, Marotta, Silla, Betti, ha eccepito la tardività del ricorso perché irritualmente presentato a mezzo posta (essendo stato abrogato l'art.583 cod. proc. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e comunque tardivamente. 3.3.
L'avvocato Vasta, nell'interesse di Caporale e Della Ragione, ha eccepito la tardività del ricorso per il medesimo ordine di argomentazioni esposte dall'avvocato Conz, dedotto che per il fatto ascritto ai propri assistiti non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'ad , 613-bis 3 cod. pen., contestato che ricorra un vizio di motivazione (avendo la Parte pubblica ricorrente irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito). 2.4. L'avvocato Grosso per Schettini ha dedotto la conformità e a legge e la congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che è tardivo.
1. L'ordinanza impugnata, la cui motivazione è stata depositata il 13 giugno 2023, è stata comunicata al Pubblico ministero lo stesso giorno. Il ricorso per cassazione - depositato presso la Segretaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella il 22 giugno 2023 - è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Torino, a seguito di spedizione con lettera assicurata, il 27 giugno 2023 e presso la cancelleria della Sezione che l'ha emesso il 28 giugno 2023, ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito - anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 - che «si deve escludere l'operatività per il ricorso cautelare dell'art. 583 cod. proc. pen.», non richiamato dalla speciale disciplina posta dall'art. 311 cod. proc. pen. (Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01), con la conseguenza che, in tema di impugnazioni cautelari, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo posta, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui Patto perviene all'ufficio competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 583 cod. proc. pen. (Sez.
U , n. 1626/2020 - dep. 2021, cit; Sez. 3, n. 36 del 30/11/2022 - dep. 2023, Robortella, R`1. 284029 - 01). E non occorre immorare sulla disciplina introdotta dal d. Igs. 150/2022, che ha pure modificato l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. (nel senso che - fermo restando che «il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza» - prevede che «si osserv[i]no le forme previste dall'articolo 582» cod. proc. pen., senza alcun richiamo all'art. 583 cod. proc. pen., peraltro abrogato dallo stesso decreto), per la decisiva considerazione che esso non era in vigore allorché il ricorso è stato presentato: difatti, l'art. 87, comma 4, d.
Igs. 150 cit. ha previsto l'applicazione «nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto» anche della disposizione di cui all'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti» contenenti le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (cfr. art. 87, comma 1 e 3, cit.); e il primo di tali decreti (relativo al deposito da parte dei difensori degli atti in esso indicati) è stato pubb