Ordinanza — n. 13636/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Simmini Alessandro la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai delitti di cui agli artt. 612-bis e 385 cod. pen., a lui contestati. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione,, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «alla sussistenza dei delitti».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13636/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Simmini Alessandro la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai delitti di cui agli artt. 612-bis e 385 cod. pen., a lui contestati. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione,, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «alla sussistenza dei delitti».
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMMINI ALESSANDRO nato a CAMPI SALENTINA il 23/12/1971 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Simmini Alessandro la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai delitti di cui agli artt. 612-bis e 385 cod. pen., a lui contestati.
2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione,, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «alla sussistenza dei delitti».
3. Il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Tale rilievo è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettlivo dell'art. 613, comma 1».
La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto.
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, Gomma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. C