Ordinanza — n. 13635/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 14 luglio 2023, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ha applicato a Gheorghe Florian e a Gheorghe Nicoleta Cristina, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13635/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GHEORGHE FLORIAN nato in ROMANIA il 11/02/1987 GHEORGHE NICOLETA CRISTINA nata in ROMANIA il 18/10/1990 avverso la sentenza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 14 luglio 2023, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ha applicato a Gheorghe Florian e a Gheorghe Nicoleta Cristina, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore. Con un unico motivo di ricorso, deducono il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe «dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti».
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale ha specificamente motivato in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando, tra l'altro, una serie di atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (il verbale di denuncia, il verbale di arresto, il verbale di rinvenimento della merce sottratta, le dichiarazioni rese - in sede di convalida dell'arresto - dagli imputati).
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso,