Prosecution appeal allowed against plea bargain sentence lacking statutory increase for continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale successfully appealed a plea bargain sentence imposing the statutory minimum without an increase for continued offenses. The court found the sentence illegal because it failed to account for the satellite crime's impact on the total punishment. Consequently, the judgment was annulled without remittal to allow the tribunal to recalculate the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 479, cod. pen.: A plea bargain sentence is illegal if it applies the statutory minimum without increasing the penalty for continued offenses when the satellite crime is punishable, thereby placing the sanction outside the legislative system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: BARBETTA ALESSANDRA nato a MILANO il 30/03/1979 MATTEUCCI PATRIZIO nato a VAPRIO D'ADDA il 24/12/1976 avverso la sentenza del 09/10/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai due ricorrenti, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Ravenna ha applicato, per quanto ancora rileva, nei confronti di Alessandra Barbetta e Patrizio Matteucci la pena concordata di otto mesi di reclusione, in relazione ai reati di falso loro contestati (capi 1 e 2: art. 110, 48 e 479 cod. pen.), riuniti sotto il vincolo della continuazione.
2. IL Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale làmènta l'illegalità della pena, determinata nel minimo edittale previsto, senza alcun aumento per la continuazione.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai due ricorrenti, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Ravenna. Considerato in diritto I'. Il ricorso è fondato. Come anche di recente ribadito da Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, H, sulla scia di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, proprio con riferimento al tema dei limiti di ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel qualificare come "illegale" la pena «quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale».
In questa prospettiva, si intende come questa Corte, in caso speculare, abbia ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di patteggiamento con cui si deduca l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione tra i reati contestati (Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970 - 01, in un'ipotesi nella quale la sentenza impugnata aveva applicato la pena minima edittale per il reato principale senza alcun aumento per la continuazione, poi riducendola per le circostanze attenuanti e per il rito).
In questo caso, infatti, il reato satellite non è sanzionato in alcun modo. Diversamente e coerentemente, si è rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice, riconosciuta la continuazione, pur non indicando lo specifico aumento di pena per il reato satellite, fissi la pena per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale, così mostrando di avervi ricompreso l'aumento per il reato satellite, dal momento che non si versa in ipotesi di pena illegale (Sez. 2, n. 11117 del 07/12/2022, dep. 2023, P., Rv. 284453 - 01).
Né siffatta conclusione collide con gli approdi di Sez. 1, n. 18772 del 25/01/2023, Pontis, Rv. 284436 - 0, la quale si è occupata di un caso nel quale la previsione di legge violata (art. 81, quarto comma, cod. pen.) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio - in concreto - nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione, sicché il procedimento determinativo pur erroneo non rientra nelle ipotesi di pena illegale. Nel caso di specie, la pena base applicata (un anno di reclusione) è appunto il minimo edittale previsto dall'art. 479 cod. pen. attraverso il richiamo alle pene stabilite nell'art. 476 (primo comma, deve aggiungersi, non risultando contestata aggravante alcuna) cod. pen. e del tema della continuazione non si fa cenno alcuno.
Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Raven