Cassation court annuls preventive measures decision due to improper application of unconstitutional confiscation provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision rejecting the request to revoke confiscation orders against three defendants. The defense argued the preventive measures were based on unconstitutional provisions of Law 159/2011 that the Constitutional Court had previously declared invalid. The court ruled that the lower court erred by applying the entire law rather than only the valid portion, necessitating a transfer to the appellate court for proper review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011; Art. 28 d.lgs. 159/2011: When a provision of preventive measures law is declared unconstitutional, the competent court must verify the validity of the remaining provisions and transfer the case to the appellate court if the original decision relied on the invalidated part.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Spinelli Lino, nato a Pescara il 03/01/1972; Spinelli Elena, nata a Pescara il 17/10/1980; Guarnieri Ida, nata a Giulianova il 20/04/1985 avverso il decreto emesso il 16/09/2023 dal Tribunale di Pescara, sez. misure di prevenzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla competente corte territoriale.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Lino Spinelli, Elena Spinelli e Ida Guarnieri, avv. Lorenzo Incardona, propone ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Pescara, sez. misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca dell'immobile di proprietà dei suoi assistiti.
2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale e processuale e per vizio di motivazione, la difesa lamenta che il giudice della prevenzione ha rigettato l'istanza di revoca della confisca sull'erroneo presupposto che il provvedimento ablatorio fosse stato disposto ai sensi dell'art. 1, lett.
a) e b), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, là dove, invece, la misura di prevenzione era stata disposta solo in relazione alla lett.
a) dell'art. 1 della norma citata, caduta sotto la scure della Corte costituzionale che, con sentenza n. 14 del 27 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti al Capo II del decreto medesimo - e, dunque, anche il sequestro e la confisca di cui al Titolo II - si applicano anche alle persone indicate all'art. 1, lett. a), del decreto citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La decisione impugnata va annullata.
2. Giova premettere che, affermata implicitamente la propria competenza a provvedere, i giudici della prevenzione, nel rigettare la richiesta di revoca della confisca, hanno ritenuto, erroneamente, che la condizione di pericolosità di Lino Spinelli - destinatario oltre che della misura di prevenzione patrimoniale, anche di misura di prevenzione personale - fosse stata valutata dal primo giudice sia con riferimento alla lett.
a) dell'art. 1 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 - norma colpita dalla decisione assunta dal Giudice delle leggi che, con sentenza n. 14 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca si applicano anche alle persone indicate all'art. 1 lett.
a) del decreto citato -, sia con riferimento alla categoria tipica di cui alla lett b) dell'art. 1 del decreto citato, da ciò valutando l'assenza di qualsiasi incidenza, sul caso sottoposto al loro vaglio, di quanto deciso dalla Corte costituzionale.
3. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che il provvedimento impugnato, nel quale la richiesta di revocazione della confisca rileva anche in rapporto alla valutazione di pericolosità soggettiva operata in sede di cognizione, trova la sede naturale di verifica giurisdizionale nel procedimento di cui all'art. 28 del d.lgs. n.159 del 2011, strumento introdotto dal legislatore al fine di apprezzare il «difetto originario» dei presupposti per l'adozione del provvedimento definitivo, che rientra nelle attribuzioni della corte d'appello (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474; Sez. 1, n. 20827 del 08/04/2021, Spinelli, Rv. 281544; Sez. 1, n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997). Ne deriva che, la rilevazione, in via preliminare, del vizio di competenza funzionale preclude l'esame dei contenuti del ricorso, nella parte tesa a contestare la motivazione espressa dal provvedimento impugnato, dovendosi rimettere la trattazione della domanda originaria al giudice competente.
4. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla corte d'appello competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 28 d