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Sentenza — n. 13208/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13208/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La pronunzia impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato Gerardo Geusa per il reato di furto in abitazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Stefano Belli, formulando un'unica censura, con la quale si duole della nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore, in quanto la PEC destinata a quest'ultimo era stata notificata non già al professionista sopra indicato, del Foro di Prato, con studio in Prato alla via Frà Bartolomeo 36 CF BLLSFN67M02D612Y, con indirizzo PEC stefanobelli01@pec.avvocati.prato.it, ma all'omonimo Avv. Stefano Belli, anch'egli del Foro di Prato, con studio in Prato alla via Valentini 23. CF BLLSFN74D01G9990, indirizzo PEC stefanobelli@pec.avvocati.prato.it . Tale vizio — si legge nel ricorso — aveva impedito la presenza del difensore all'udienza e l'esercizio del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13208/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza; nella specie le Sezioni Unite hanno altresì precisato che non impedisce il dispiegarsi delle conseguenze del vizio la circostanza che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (sulla natura della nullità, si veda anche Sez. 3, n. 28716 del 23/9/2020, non massimata). Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali diritti della difesa ritardo ingiustificato errore giudiziario perseguimento penale per diffamazione patrocinatore di controparte
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GEUSA GERARDO nato a NARDO il 05/12/1963 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato Gerardo Geusa per il reato di furto in abitazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia Avv. Stefano Belli, formulando un'unica censura, con la quale si duole della nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore, in quanto la PEC destinata a quest'ultimo era stata notificata non già al professionista sopra indicato, del Foro di Prato, con studio in Prato alla via Frà Bartolomeo 36 CF BLLSFN67M02D612Y, con indirizzo PEC stefanobelli01@pec.avvocati.prato.it, ma all'omonimo Avv. Stefano Belli, anch'egli del Foro di Prato, con studio in Prato alla via Valentini 23. CF BLLSFN74D01G9990, indirizzo PEC stefanobelli@pec.avvocati.prato.it . Tale vizio — si legge nel ricorso — aveva impedito la presenza del difensore all'udienza e l'esercizio del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La verifica degli atti processuali — possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata ha consentito al Collegio di accertare quanto segue. - Nel verbale di arresto, il prevenuto nominò, quale difensore di fiducia, l'Avv. Stefano Belli del Foro di Prato, con studio in Prato, via Frà Bartolomeo n. 36. - La nomina fiduciaria redatta su carta intestata reca l'indicazione che il difensore nominato dall'imputato è l'Avv. Stefano Belli, con studio in Prato alla via Frà Bartolomeo n. 36. - La sentenza di primo grado riporta l'indicazione del difensore dell'imputato come «Avv.

Stefano Belli del Foro di Prato (con studio in Via Frà Bartolomeo)». - Lo stesso indirizzo si legge sul retro della busta con la quale fu spedito l'atto di appello, atto di appello che reca anch'esso, nell'intestazione della carta utilizzata e nel corpo dello scritto, quale indirizzo dello studio del difensore, quello di Via Frà Bartolomeo n. 36. - Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato, il 27 luglio 2023, a mezzo SNT, all'Avv. Stefano Belli, alla pec stefanobelli@pec.avvocati.prato.it , CF BLLSFN74D01G9990. A fronte di tali dati, la consultazione del sito del Consiglio Nazionale Forense (https://www.consiglionazionaleforense.it/ricerca-avvocati) ha consentito di verificare che, nel Foro di Prato, sono iscritti due avvocati a nome Stefano Belli.

L'uno ha CF BLLSFN67M02D612Y, studio in Via Fra' Bartolomeo, 36 di Prato, e PEC stefanobelli01@pec.avvocati.prato.it. L'altro ha CF BLLSFN74D01G9990, studio in Via Valentini, 23/A di Prato e PEC stefanobelli@pec.avvocati.prato.it .

2. Alla luce delle verifiche effettuate può dirsi quindi accertato che il difensore che ha ricevuto la notifica per il giudizio di appello è l'Avv. Stefano Belli che ha CF BLLSFN74D01G9990, con PEC stefanobelli@pec.avvocati.prato.it. — dati che corrispondono al professionista che ha studio in Via Valentini 23/A — e non già all'Avv. Stefano Belli, con CF BLLSFN67M02D612Y, studio in Via Fra' Bartolomeo, 36 di Prato, e PEC stefanobelli01@pec.avvocati.prato.it . Ciò posto, se ne trae che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato ma al suo omonimo e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non è stato posto in condizione di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato altresì dal fatto che non sono state depositate conclusioni scritte.

L'anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta. A questo riguardo, va ricordato — ancorché la questione allora sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza — come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia sancito il principio generale secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza; nella specie le Sezioni Unite hanno altresì precisato che non impedisce il dispiegarsi delle conseguenze del vizio la circostanza che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (sulla natura della nullità, si veda anche Sez. 3, n. 28716 del 23/9/2020, non massimata). Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione