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Sentenza — n. 12758/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12758/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe era confermato il provvedimento di diniego rispetto all'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Reggio Calabria a fronte del ricorso del GANGEMI. L'imputato propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento, a mezzo degli avvocati di fiducia Giuseppe Stracuzza e Vincenzo Lagana', affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il GANGEMI assume violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alle medesime norme. A fondamento della censura sottolinea, in primis, che il Tribunale del Riesame non avrebbe effettuato la dovuta rivalutazione, in base ai principi di attualità ed adeguatezza, delle esigenze caultelari.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento, a mezzo degli avvocati di fiducia Giuseppe Stracuzza e Vincenzo Lagana', affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il GANGEMI assume violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alle medesime norme. A fondamento della censura sottolinea, in primis, che il Tribunale del Riesame non avrebbe effettuato la dovuta rivalutazione, in base ai principi di attualità ed adeguatezza, delle esigenze caultelari.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza minaccia contro le autorità mantenimento della carcerazione preventiva sequestrabilità controllo periodico della detenzione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
L'imputato propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento, a mezzo degli avvocati di fiducia Giuseppe Stracuzza e Vincenzo Lagana', affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Peraltro, non potrebbe ritenersi, come affermato di contro dall'ordinanza impugnata, operante nel caso in esame la doppia presunzione contemplata dall'art. 275, comma 3, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GANGEMI ALESSIO ALBERTO nato a REGGIO CALABRIA il 06/10/1971 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe era confermato il provvedimento di diniego rispetto all'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Reggio Calabria a fronte del ricorso del GANGEMI.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento, a mezzo degli avvocati di fiducia Giuseppe Stracuzza e Vincenzo Lagana', affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il GANGEMI assume violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alle medesime norme. A fondamento della censura sottolinea, in primis, che il Tribunale del Riesame non avrebbe effettuato la dovuta rivalutazione, in base ai principi di attualità ed adeguatezza, delle esigenze caultelari.

Assume, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato il non irrilevante periodo di tempo nel quale la misura aveva trovato applicazione, pari a circa ventuno mesi, ed il rispetto delle prescrizioni imposte, anche quando in numerose occasioni gli erano stata concessa l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio. Peraltro, non potrebbe ritenersi, come affermato di contro dall'ordinanza impugnata, operante nel caso in esame la doppia presunzione contemplata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante la presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma primo, cod. pen., poiché la stessa era stata già esclusa dal GIP nel titolo custodiale originario. 2.2.

Mediante il secondo motivo il GANGEMI deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 299 cod. proc. peri., anche per vizio di motivazione, in quanto il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di considerare un fondamentale elemento favorevole rispetto al vaglio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ossia che, come indicato nella medesima ordinanza impugnata, egli non aveva avuto rapporti con la cosca se non in relazione all'incarico svolto di amministratore giudiziario dei beni del Delfino, talché, non rivestendo più detto incarico, non vi potrebbe essere alcun pericolo di reiterazione degli illeciti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono fondati. Il Tribunale del Riesame, infatti, non ha motivato adeguatamente, anche dopo il rilevante periodo trascorso dal GANGEMI in regime di detenzione domiciliare, della durata di quasi due anni, sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche con riferimento all'adeguatezza della specifica misura adottata. Del resto, questa Corte ha già chiarito che, anche in tema di misure cautelari applicate per uno dei reati di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., il giudice procedente chiamato a valutare un'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, che deduca l'insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, non può prescindere dall'apprezzamento del "fattore tempo" trascorso dai fatti e dalla sottoposizione al regime domiciliare, in totale assenza di fattori sopravvenuti indicativi della pericolosità del soggetto (Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, Cuomo, Rv. 281674 - 01).

Ebbene, nella fattispecie che ne occupa, effettivamente il Tribunale del Riesame, ripercorsa la vicenda per la quale, del resto, il GANGEMI è stato ormai condannato, pur con sentenza non ancora irrevocabile, per delitti indubbiamente gravi, si è limitato a sottolineare che il solo tempo trascorso dall'adozione della misura non sarebbe sufficiente a far venir meno o ad attenuare le esigenze cautelari, senza compiere alcun vaglio concreto sulle plurime deduzioni svolte a riguardo dalla difesa del ricorrente. D'altra parte, l'ordinanza impugnata è incorsa in un palese vizio di contraddittorietà della motivazione laddove ha evidenziato che effettivamente l'attività criminosa del ricorrente è stata limitata al periodo nel quale svolgeva l'attività di amministratore giudiziario del compendio riconducibile ai Delfino e, da un altro, a ritenere che tale attività potrebbe continuare in assenza di una misura cautelare come quella in essere senza spiegare come ciò potrebbe avvenire non rivestendo più il GANGEMI il ruolo di amministratore giudiziario di detto compendio. 2.11 ricorso deve essere dunque accolto con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del riesame. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 genna