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Sentenza — n. 12750/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls non-convalidation of flagrant arrest for attempted theft due to excessive statutory maximum penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order refusing to validate a flagrant arrest for attempted theft. The lower court had reclassified the crime as attempted theft to justify the arrest, arguing the victim fled and police observed the suspect from a distance. The Court held that the statutory maximum penalty for the aggravated theft charged was over three years, legally permitting the arrest regardless of the attempted classification, and that the crime was consummated once the suspect was blocked by police.

Regesto Legislator

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Art. 381 cod. proc. pen.; Art. 624, 625 cod. pen.: The arrest in flagrant is permitted for crimes with a statutory maximum penalty exceeding three years, even if reclassified as attempted theft, and the crime is consummated when the suspect is blocked by police after being observed at a distance.

Parole chiave

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arrest in flagrant attempted theft consummated theft statutory maximum penalty police observation public prosecutor appeal non-convalidation order indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 381 cod. proc. pen.
La riqualificazione giuridica del fatto avrebbe precluso la possibilità di procedere all'arresto in flagranza, in considerazione dei limiti edittali fissati dall'art. 381 cod. proc. pen.
Art. 379 cod. proc. pen.
Art. 278 cod. proc. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 61 cod. pen.
art. 381 cod. proc. pen
La riqualificazione giuridica del fatto avrebbe precluso la possibilità di procedere all'arresto in flagranza, in considerazione dei limiti edittali fissati dall'art. 381 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018
L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv.
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016
274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv.
Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: (METE DONATUS (CUI 04UY35B) nato in NIGERIA il 09/02/1997 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, non ha convalidato l'arresto di ()Me Donatus in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4, e 61, n. 5, cod. pen. L'indagato era stato arrestato perché si sarebbe impossessato di un porta- cellulare e di un cellulare, sottraendoli alla persona offesa, Il reato sarebbe aggravato dalle circostanze dell'avere agito con l'uso della destrezza e dall'avere approfittato di circostanze che ostacolavano la privata difesa. Il Tribunale ha ritenuto che il fatto dovesse essere riqualificato nel reato di furto tentato, atteso che: la persona offesa aveva rincorso il reo; gli agenti di polizia giudiziaria, che si trovavano a transitare per una via adiacente, avevano osservato il reo senza mai perderlo di vista, Per poi rincorrerlo e bloccarlo. La riqualificazione giuridica del fatto avrebbe precluso la possibilità di procedere all'arresto in flagranza, in considerazione dei limiti edittali fissati dall'art. 381 cod. proc. pen.

2. Avverso l'indicato provvedimento, ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che denuncia l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che, nel caso in esame, era sicuramente consentito l'arresto in flagranza, essendo stato consumato un furto pluriaggravato, punito nel massimo con la pena detentiva di dieci anni di reclusione. Sostiene, inoltre, che il giudice avrebbe errato nel riqualificare il fatto, atteso che, per la giurisprudenza di legittimità, il reato dovrebbe considerarsi consumato quando il reo venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

4. L'avv. Antonio Pintus, per l'indagato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'art. 381 cod. proc. pen., invero, prevede che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni». Nella determinazione della pena, ai sensi degli artt. 379 e 278 cod. proc. pen., si deve tener conto delle circostanze ad effetto speciale.Nel caso in esame, tenuto conto delle circostanze aggravanti, appare evidente che, anche a voler ritenere integrata l'ipotesi di furto tentato, il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. avrebbe, comunque, consentito l'arresto.

Sotto altro profilo, va rilevato che non appare corretta neppure la riqualificazione giuridica del fatto. Va al riguardo osservato che, in riferimento al monitoraggio dell'azione da parte delle forze dell'ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). L'ordinanza deve essere annullata senza rinvio. Al riguardo va osservato che «l'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici» (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Aliotta, Rv. 284323).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per essere stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso, il 15 di