Cassation annuls La Spezia court order for improper consecutive punishment calculation violating statutory sentencing rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the La Spezia Tribunal's order regarding the calculation of consecutive punishments for multiple offenses. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory reductions for special procedures and incorrectly converted monetary fines into detention time, resulting in a harsher penalty than previously established. The court ruled that the Tribunal violated legal principles by ignoring procedural reductions and misapplying the progressive multiplication rule for mixed penalties, thereby ordering a remand for a corrected sentencing calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: When determining consecutive punishments, the executing judge must apply statutory reductions for special procedures and correctly calculate increases for mixed penalties by converting detention time to monetary fines to avoid aggravating the defendant's position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLOTTI TULLIO nato a BRESCIA il 05/02/1961 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sei e le conclusioni del PG, 0[2. PA-t-t,jrci_ c ru.k.,;_go uslitaildifensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Tullio Bertolotti, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di La Spezia del 24/7/2023 che, decidendo quale giudice dell'esecuzione all'esito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione (sent. n. 25181 del 25 aprile 2023), ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati indicati dal ricorrente e ha rideterminato la pena complessiva in anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa stabilendo, per ciascuno dei reati posti in continuazione, l'aumento di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.
2. Con unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comrna 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con specifico riferimento alla inadeguatezza degli aumenti di pena per ogni reato satellite. 2.1. La disciplina della continuazione è stata riconosciuta, come risulta dalla sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità, con riferimento ai reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente:
1) sentenza del Tribunale di Cuneo, del 21 febbraio 2020, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa;
2) sentenza del Tribunale di Brescia, del 20 ottobre 2020, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 206,00 di multa;
3) sentenza del Tribunale di La Spezia, del 9 maggio 2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa;
4) decreto penale del GIP del Tribunale di Trani, del 27 maggio 2020, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di 4.500,00 euro di multa, in sostituzione di mesi due di reclusione, ed euro 50 di multa. Deduce il ricorrente che l'ordinanza aveva ritenuto quale reato più grave quello di cui alla sentenza sub 1) per il quale era stata inflitta la pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa e aveva calcolato per i reati satellite, di cui alle successive pronunce di condanna, un aumento uguale per ognuno di essi pari a mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa.
Rileva, quindi, che pur essendo stata operata un'effettiva diminuzione rispetto alla somma algebrica tra le condanne, il Tribunale di La Spezia, disattendlendo quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, aveva operato un uguale aumento, per ciascun reato di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa, da ritenersi illegittimo, in quanto, con riferimento al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia non aveva calcolato la diminuzione derivante dalla scelta del rito premiale mentre, con riferimento al reato sub 4) (decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Trani con il quale era stata inflitta la pena di euro 4.600,00 di multa in sostituzione di mesi due di reclusione), aveva operato un illegittimo aggravamento nella tipologia della sanzione inflitta.
Lamenta, a tal proposito, che l'aumento della pena detentiva a fronte di un reato satellite punito con la sola pena pecuniaria si appalesa lesivo del principio di proporzionalità la cui violazione viene scongiurata solo ove si rispetti il genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il Tribunale di La Spezia, operando secondo le modalità sopra descritte, ha innanzitutto disatteso quanto stabilito nella sentenza di annullamento di questa Corte che, a chiare lettere, ha affermato che «determinando la pena in misura identica per ciascuno dei reati satellite, il giudice dell'esecuzione non consente di comprendere se lo stesso ha tenuto conto anche delle riduzioni per il rito che caratterizzavano alcuni dei reati posti in continuazione». Ed invero, il Tribunale di La Spezia era stato chiamato ad applicare la continuazione anche tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza resa all'esito del procedimento ex art. 444 cod. proc. peli. (quello sub 2) e, quindi, nel determinare la pena unica, avrebbe dovuto applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valutato come reato satellite quello giudicato con il rito speciale, avrebbe dovuto commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito, determinando, altrimenti, un trattamento sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello già acquisito in sede di cognizione.
Di tale ragionamento non vi è traccia nell'ordinanza impugnata. Con riferimento invece all'aumento per la continuazione con riferimento al reato sub 4) deve ribadirsi il principio elaborato da questa Corte di legittimità nella sua massima composizione secondo cui, quando i reati posti in continuazione sono puniti con pene eterogene (detentive e pecuniarie), «l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.» (Sez.
U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). Quindi, con riferimento all'aumento di pena previsto per il reato oggetto della pronuncia sub 4, poiché il reato più grave è stato punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, il Tribunale avrebbe dovuto aumentare entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, di tale regola non avendo tenuto conto della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria operata con riferimento alla pronuncia sub 4) e, quindi, è incorsa in un evidente errore nel calcolo finale della pena risultante dagli aumenti applicati per i reati satellite, introducendo così effetti peggiorativi della posizione dell'istante per avere tramutato la pena pecuniaria in pena detentiva.
3. Alla luce dei principi suddetti, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviato al giudice di appello che dovrà attenersi, nella determinazione della pena finale, ai rilievi suddetti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di La Spezia in diversa composizione. Roma, 30 novembre 2023 Il C nsigliere estensore na Maur' Corte Suprern?, di Cassazione \P' Depo