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Sentenza — n. 11979/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls detention order due to lack of evidence proving attempted extortion attempts reached victims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confirmation of a prison detention order for Rosario Caminiti regarding three counts of attempted extortion. The prosecution argued that intercepted conversations and the defendant's role within the clan provided sufficient evidence of the crime's attempt. However, the court found the lower court failed to prove the extortion demands actually reached the victims, noting the absence of confirmation from intermediaries and the lack of payment by the victims.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.p.; Art. 640 c.p.: The court established that a conviction for attempted extortion requires concrete proof that the demand reached the victim or was unequivocally directed to achieve that result, rejecting mere preparatory acts or unconfirmed intermediaries.

Parole chiave

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attempted extortion prison detention lack of evidence intercepted conversations clan organization defective motivation criminal procedure tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 277 c.p.p.
Art. 640 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMINITI ROSARIO nato a CINQUEFRONDI il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 settembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione del 3 febbraio 2023, il provvedimento con il quale il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato a Rosario Caminiti la misura cautelare della custodia in carcere anche per i delitti contestatigli ai capi 34, 35 e 36, permanendo la stessa per i capi 1, 16, 65, non attinti dalla sentenza di annullamento. Questi ultimi erano: - al capo 1, la partecipazione al clan 'ndranghetista dei Bellocco ed operante nella zona di Rosarno; - al capo 16, una violenza privata tentata, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen.; - al capo 65, la detenzione di un fucile a pompa, con la medesima aggravante;

I reati oggetto del presente ricorso sono, invece, quelli come si è detto, contestati a Caminiti ai capi 34, 35 e 36, che attengono a tre episodi di tentata estorsione, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., rispettivamente ai danni di Gaetano Galluccio, Domenico Rombolà e Gregorio Puntoriero, tutti titolari di fondi agricoli siti in contrada Romano, in agro di Rosarno. 1.1. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento di conferma della misura in ordine ai predetti reati, ravvisando, invece, difetti motivazionali in ordine: - ai capi 34 e 36, in relazione alla configurabilità del tentativo stesso di reato, non essendo stati individuati elementi concreti che consentissero di affermare che le richieste estorsive del referente della cosca, Francesco Palaia, affidate a degli intermediari, fossero realmente pervenuti alle persone offese o come altrimenti dovesse ritenersi concretato il tentativo di estorsione e non la mera esecuzione ai atti preparatori; - al capo 35, relativamente al concorso del prevenuto nella richiesta estorsiva direttamente formulata dal Palaia alla persona offesa. 1.2.

Il Tribunale confermava l'ordinanza genetica osservando quanto appresso. 1.2.1. Quanto al capo 34, la tentata estorsione a danno di Gaetano Galluccio (con la richiesta di somme di denaro in corrispettivo della protezione del clan di riferimento della zona, il clan Bellocco), era emerso:- dalla conversazione del 19 febbraio 2020, che Francesco Palaia, personaggio di vertice del clan, presente Canniniti - al quale Palaia faceva diretto riferimento affermando che "c'è lui tutti i giorni che passa .. non si avvicina nessuno" - aveva dato incarico a Rosario Spataro di riferire la sua richiesta estorsiva al Galluccio; ed in cui Spataro aveva assicurato Palaia stesso che avrebbe assolto l'incarico, impegnandosi a dargliene conferma. - dalla conversazione del giorno successivo, il 20 febbraio 2020, in cui Emanuela Bellocco, coniuge del Palaia, aveva esortato il marito a non insistere con le richieste estorsive avanzate al Galluccio, anche considerando i buoni rapporti che lei stessa aveva con l'intermediario, Rosario Spataro, a sua volta cognato del Galluccio.

Il Tribunale considerava, allora, come fosse emerso che Caminiti fosse proprio l'uomo che si interessava della "protezione" garantita dalla cosca Bellocco ai proprietari dei fondi siti in contrada Romano e che, in tale veste, avesse partecipato al colloquio fra Palaia e Spataro. Quest'ultimo, poi, pur non essendo direttamente riconducibile alla cosca, era il cognato del Galluccio, così da trovarsi nella posizione di ideale intermediario della richiesta estorsiva, ben conoscendo egli il ruolo, di intraneo nel sodalizio Bellocco, del Palaia. 1.2.2.

Quanto al capo 35, la tentata estorsione ai danni di Domenico Rombolà, era emerso che, il 3 marzo 2020, il ricorrente Caminiti e la persona offesa Domenico Ronnbolà si erano recati presso l'abitazione del Palaia e che vi si erano trattenuti per circa mezzora (la conversazione non era stata intercettata), entrando ed uscendo nei medesimi minuti; nella, immediatamente successiva, conversazione (intercettata), Palaia si era lamentato con la moglie Emanuela Bellocco che erano due anni che Rombolà non pagava la protezione. 1.2.3. Quanto al capo 36 della rubrica, la tentata estorsione ai danni di Gregorio Punturiero, era emerso, dalla conversazione del 4 marzo 2020, che Palaia aveva dato incarico a Domenico Conduloci di sollecitare a Punturiero il pagamento della protezione, pena la restituzione del terreno che stava coltivando; un onere che, in caso di vendita del terreno, avrebbe dovuto assolvere l'acquirente;

Canniniti, presente, aveva confermato, all'intermediario, le parole del Palaia. Del resto, come si è visto, Caminiti era sempre presente quando Palaia avanzava le ricordate richieste di pagamento di somme a titolo di guardiania, così rafforzandole. Condoluci poi era consapevole della caratura criminale di Palaia ed era evidente nel contesto locale la provenienza dal clan della richiesta.1.4. Quanto, infine, alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., osservava il Tribunale che, nel ricorso, non si era stato contestato il profilo del metodo mafioso, del resto reso evidente dallo stesso contenuto delle conversazioni intercettate e che la finalità di agevolazione del clan era anch'essa resa evidente dall'appartenenza, sia del Palaia sia del Caminiti, al sodalizio, nel cui interesse, pertanto, avevano avanzato le richieste estorsive, peraltro tipiche del modus operandi di un'associazione di tipo mafioso, com'era la cosca Bellocco nella zona di Rosarno.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro indiziario relativo al capo 34 dell'imputazione. La motivazione sul punto era rimasta carente posto che, illustrato come vi fosse prova che Palaia aveva incaricato Rosario Spataro di riferire la sua richiesta estorsiva, nulla era emerso circa il fatto che egli avesse effettivamente assolto l'incarico affidatogli.

Così non colmando, il Tribunale, il vizio motivazionale evidenziato nella sentenza di annullamento. Né potevano valorizzarsi a tal fine le ulteriori circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato: il legame familiare fra l'intermediario Spataro e la persona offesa Galluccio, l'impegno che Spataro aveva assunto (riservandosi di far sapere a Palaia quando l'avrebbe assolto), lo spessore criminale del Palaia, la riconducibilità della particolare richiesta estorsiva alle attività tipiche del clan, come quello dei Bellocco in Rosarno, egemone nel territorio.

Circostanze che costituivano una motivazione meramente assertiva. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro indiziario relativo al capo 36 dell'imputazione. L'unica conversazione intercettata citata dal Tribunale non costituiva un indizio del fatto che la persona offesa, Gregorio Puntoriero, avesse ricevuto la richiesta estorsiva di Palaia, a cui peraltro l'imputato non aveva fornito contributo alcuno (restando del tutto avulse da tale quadro le citate condotte, ad opera di un soggetto terzo alla vicenda, Carmine Larosa).

Il Tribunale si era limitato ad affermare che la presenza del prevenuto sul posto costituiva un'idonea forma di intimidazione e che la prova che il messaggio fosse pervenuto alle persone offese costituiva al più il discrimine fra la forma del delitto tentato e quello consumato. Non erano conclusive le circostanze evidenziate dal Tribunale: il legame familiare fra l'intermediario Condoluci e la persona offesa Puntoriero, la disponibilità del Condoluci a svolgere l'incarico affidatogli, la caratura criminale del Palaia, la riconducibilità di tale richiesta al clan egemone nella zona.

Posto che, neppure in relazione a tale complessiva condotta, si era accertato che la richiesta estorsiva fosse effettivamente pervenuta alla persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro indiziario relativo al capo 35 dell'imputazione. Nel caso di specie non era stata neppure raggiunta la prova che il prevenuto fosse presente al colloquio che Palaia aveva avuto con la persona offesa Rombolà o che fosse consapevole del contenuto dell'incontro. Nella sentenza di annullamento si era già escluso che la presenza del ricorrente potesse essere dedotta dalla richiesta di protezione.

Né aveva rilievo la precedente presenza in casa Palaia del Caminiti quando questi aveva formulato diverse richieste estorsive, del medesimo tipo (rivolte ai titolari di fondi agricoli), avendo, queste, per oggetto vicende diverse. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità in riferimento a tutti i capi indicati, dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.. Una censura che, nella sentenza di annullamento, si era ritenuta assorbita e che doveva essere, così, oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Ed invece, nel provvedimento impugnato non si era motivato, se non in modo del tutto apparente, né sul metodo mafioso né sulla finalità di agevolazione della consorteria.

3. Il Procuratore generale della Repubblica, nella persona del sostituto Aldo Cennicola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In relazione ai capi 34 e 36 la sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte, aveva rilevato come non vi fosse prova che le richieste estorsive, affidate da Francesco Palaia, per conto del clan Bellocco, a degli intermediari, fossero realmente pervenute ai rispettivi destinatari. La Prima sezione aveva così tracciato, in relazione al ricorso del Caminiti per le tre ipotesi di tentata estorsione al medesimo ascritte, il discrimine fra gli atti preparatori ed il tentativo, appunto, di reato, nel pervenimento alle persone offese della richiesta estorsiva, avanzata dal Palaia (con l'eventuale concorso del Caminiti), attraverso gli intermediari più sopra citati.

La Prima sezione aveva tuttavia anche aggiunto che, in alternativa, occorreva individuare le ragioni per ritenere che, ciò nonostante, le richieste del Palaia, pur non essendovi prova che fossero pervenute alle persone offese, dovessero considerarsi esse stesse idonee e dirette in modo non equivoco a raggiungere tale esito. Il Tribunale aveva ritenuto di poter colmare il rilevato vizio motivazionale riportando le conversazioni del Palaia (e in parte del Caminiti stesso) illustrando poi il contesto in cui si erano inserite. E, tuttavia, dalle conversazioni intercettate, emergeva ancora e soltanto che Palaia aveva affidato a degli intermediari l'incarico di recapitare le richieste estorsive, senza però che emergesse se le stesse fossero effettivamente pervenute ai rispettivi destinatari.

E le ulteriori circostanze valorizzate per confermare il quadro indiziario -il ruolo del Palaia nel clan Bellocco, i compiti del Caminiti nel medesimo - non appaiono affatto tranquillanti anche tenendo conto del fatto che, pur avendo gli intermediari assicurato che avrebbero riferito dell'assolvimento dell'incarico loro affidato, nulla era emerso in tal senso, in alcuna delle conversazioni che erano intercettate e registrate nell'abitazione del Palaia (a tacere poi del fatto che le richieste stesse, del Palaia, non apparivano particolarmente obbliganti, avendo potuto, Emanuela Bellocco, la moglie del Palaia, con lui lamentarsi della richiesta fatta al Galluccio, e non avendo il Rombolà versato somma alcuna per anni).

Del resto, gli intermediari stessi apparivano ben più prossimi ai destinatari delle richieste che al Palaia stesso, così da lasciare il fondato dubbio (avvalorato dalla già rilevata assenza di conferma dell'a'vvenuto recapito delle richieste) del mancato adempimento dell'incarico.

2. Quanto alla tentata estorsione contestata al capo 35, la mera contemporanea presenza di Caminiti nell'abitazione del Palaia quando vi si era recato anche Rombolà, la persona offesa di tale reato, non consente nè di dedurre che, in quella occasione fra Panaia e Rombolà, si fosse parlato delle somme che il secondo avrebbe dovuto versare al primo, né che Caminiti fosse stato effettivamente presente al colloquio.Ponendosi così, le circostanze di contorno valorizzate dal Tribunale, solo come mere congetture sia dell'uno, il contenuto del colloquio, sia dell'altro, la compresenza di Caminiti, fatto da provare. Dovendosi anche considerare che, pur emergendo come fosse in atto l'ascolto delle conversazioni nell'abitazione del Palaia (come emerge dalla successiva conversazione di questi con la moglie), proprio la conversazione che avrebbe disvelato il tentato reato non era stata captata.

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per difetto di motivazione.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa compo