Cassation court annuls GIP order for compulsory imputation of new charges against non-indicted suspects during archiving request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a GIP order that compelled the imputation of new charges against specific individuals not yet under investigation. The court found the order abnormally exceeded the GIP's powers by introducing a different crime than the one originally requested for archiving. Consequently, the Supreme Court annulled the decision to restore the case files for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, comma 4 e 5, cod. proc. pen.; The order for compulsory imputation against a non-indicted person or for a crime different from the one subject to archiving is an abnormal act exceeding the GIP's powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONAnei confronti di: ZEI LUCA nato a CEVA il 20/02/1994 VETTORE ASIA nato a MILANO il 15/08/1998 MEREU LORENZO LUCA nato a SAN GAVINO MONREALE il 22/07/1997 MULE PAOLA nato a CEVA il 29/10/1999 VATHI RENALDO nato il 09/12/1997 avverso l'ordinanza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Savona, nel rigettare una richiesta di archiviazione, ordinava al Pubblico Ministero di elevare, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti di ZEI LUCA, VETTORE ASIA, MEREU LORENZO LUCA, MULE' PAOLA e VATHI RENALDO, per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen., rilevando che dalla lettura degli atti emergeva che a carico dei soggetti italiani già identificati nel procedimento iscritto a carico di ignoti per lesioni e danneggiamento e ivi indicati come persone offese emergevano i presupposti per la configurazione di una rissa con loro, da una parte, e alcuni giovani albanesi da un'altra, almeno uno dei quali identificato nella persona di VATHI RENALDO.
2. Contro tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona deducendone l'abnormità poiché l'imputazione coatta non potrebbe riguardare fatti di reato non configurati nella prospettazione accusatoria rispetto alla quale si è richiesta l'archiviazione né estendere l'imputazione a carico di soggetti non indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. La pronuncia impugnata si pone infatti in contrasto con i principi, cui il collegio intende conformarsi, espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte per i quali, poiché in tema di provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione, le disposizioni contenute nell'art. 409, comma 4 e 5, cod. proc.pen., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, potendo in questi casi il GIP limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nei registri di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786 - 01). Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta che, discostandosi dai richiamati canoni interpretativi, a fronte dell'iscrizione di un procedimento a carico di ignoti per delitti di danneggiamento e lesioni dei quali il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione, il GIP del Tribunale di Savona ha ordinato l'imputazione coatta di soggetti precisamente individuati e per un fatto di reato differente da 2 cQ quello di lesioni ipotizzato nella prospettazione accusatoria, ossia quello di rissa aggravata.
2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 Il Consi