Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11973/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against preventive measure dismissed due to failure to inform defense of hearing postponement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding a preventive measure appeal without remittal. The appellant argued that the defense counsel was denied the right to participate because the hearing date was postponed from March to June without prior notification. The court found this procedural violation fundamental, as the preventive proceeding requires strict adherence to participation rights and the defense could not effectively argue against new evidence acquired after the initial hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 7, d.lgs. n. 159/2011: The failure to inform the defense of a postponement in preventive proceedings violates the right to participation and necessitates the annulment of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measure appeal procedural violation right to participation hearing postponement defense notification annulment without remittal preventive procedure rules controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si duole di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e all'art.
Art. 7, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 14, d.lgs. n. 159 del 2011
Nell'impugnato decreto, la Corte d'appello ha chiarito che, ai fini del giudizio sulla valutazione della pericolosità sociale del Trovato, essa ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 127 cod. proc. pen
Premesso che al procedimento di prevenzione si applicano le regole della camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021, Spanò
(cfr., ad es., Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021, Spanò, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 2154 del 19/12/2018, Di Lorenzo
Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa
276385 - 01, in motivazione; nonché Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROVATO FRANCO nato a TORTONA il 16/08/1976 avverso il decreto del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro. i.- Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso il decreto del 23 giugno 2023, con cui la Corte d'appello di Catanzaro- Sezione Misure di prevenzione, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 giugno 2023, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Franco Trovato avverso il provvedimento col quale il Tribunale, in data 14 febbraio 2022, aveva applicato a quest'ultimo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno, la cui esecuzione era stata sospesa in virtù dello stato di detenzione del prevenuto.

Nell'impugnato decreto, la Corte d'appello ha chiarito che, ai fini del giudizio sulla valutazione della pericolosità sociale del Trovato, essa ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, dettagliate informazioni sulla condotta di vita tenuta dall'istante nel periodo successivo alla detenzione.

2. Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si duole di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e all'art. 7 del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte d'appello omesso di comunicare al difensore il differimento dell'udienza del 15 marzo 2023 (nella cui occasione, la Corte riservava la decisione) al 21 giugno 2023. Tale omissione avrebbe impedito al difensore di interloquire sul contenuto delle informazioni -sollecitate dalla difesa stessa e acquisite dalla Corte d'appello ex art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011- relative alla condotta di vita del Trovato nel periodo successivo alla detenzione. La difesa non avrebbe potuto, pertanto, modificare le proprie conclusioni per come formalizzate all'udienza del 15 marzo 2023.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Fulvio Baldi, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Premesso che al procedimento di prevenzione si applicano le regole della camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (cfr., ad es., Sez. 5, n. 44930 del 18/10/2021, Spanò, Rv. 282281 - 01),,, e che la parte non era presente all'udienza del 15 marzo 2023, trattata con rito cd. cartolare e all'esito della quale la Corte riservava la decisione, non risulta dagli atti (cui il Collegio può accedere, attesa la natura di "error in procedendo" del vizio dedotto:

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) che sia stata comunicata al difensore notizia del differimento dell'udienza al 21 giugno 2023. La natura cognitiva del procedimento di prevenzione implica il necessario rispetto di alcuni canoni fondamentali del giudizio, tra cui il diritto alla partecipazione (cfr., in tema di progressiva assimilazione del procedimento di prevenzione al giudizio penale, Sez. 1, n. 2154 del 19/12/2018, dep. 2019, Di Lorenzo, Rv. 276385 - 01, in motivazione; nonché Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01); dal che discende la fondatezza dell'eccezione difensiva, tesa a evidenziare la mancata possibilità di argomentare le conclusioni formalizzate all'udienza del 15 marzo 2023 alla luce delle successive acquisizioni.

2. Pertanto, il Collegio annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di ap