Cassation court dismisses appeal on self-defense grounds but annuls sentence due to jurisdictional error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the self-defense claim and the evaluation of evidence, reserving that assessment for the trial court. However, the court annulled the conviction solely because the Court of Appeal imposed a prison sentence exceeding the maximum authority of the judge of peace for minor injuries. Consequently, the judgment was sent back to the Court of Appeal of Perugia for a retrial to determine the correct penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The Court of Cassation holds that appeals alleging distorted evidence evaluation are inadmissible unless they demonstrate manifest unreasonableness, while simultaneously establishing that the judge of peace has exclusive jurisdiction over personal injury cases with healing times between twenty and forty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DOMENICO nato a ANCONA il 09/04/1968 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; (2_,PC9 , e RITENUTO IN FATI-0 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di l'Aquila confermava la decisione di condanna di primo grado alla pena di mesi cinque di reclusione dell'imputato per il reato di lesioni in danno della persona offesa, che avevano determinato in quest'ultima uno stato di malattia della durata di trenta giorni.
2. Avverso la richiamata sentenza il DI ROCCO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Tiziano Rossoli, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce travisamento delle prove acquisite in dibattimento sulla dinamica del fatto e sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa, con peculiare riguardo alla valutazione sulla contestualità delle azioni delle parti. A fondamento di tale doglianza il DI ROCCO sottolinea che, a fronte di un tentativo di investimento della persona offesa, in un momento nel qualè l'auto era ferma, aveva colpito la stessa al collo per ottenerne la desistenza. 2.2.
Mediante il secondo motivo il ricorrente assume omessa valutazione di una prova decisiva lamentando che la Corte territoriale non avrebbe ritenuto credibile il racconto che aveva fatto sulla scorta di un erroneo vaglio delle dichiarazioni dei testimoni, da ritenersi inattendibili per la contraddittorietà estrinseca delle relative propalazioni, e della documentazione medica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, poiché mediante gli stessi il ricorrente, sotto la veste del travisamento probatorio, mira in realtà ad ottenere una nuova decisione sulla valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito, salvo che essa sia affetta da manifesta irragionevolezza. In particolare, con riguardo al primo motivo, a differenza di quanto assunto dal DI ROCCO, la pronuncia impugnata ha escluso la scriminante della legittima difesa in favore dell'imputato, con argomentazioni congrue, osservando che egli non avrebbe certo potuto colpire la persona offesa mentre lo stava investendo e dunque, in realtà, la condotta aggressiva era stata posta in essere per far 2 cs t desistere la stessa, dopo che l'auto si era fermata, peraltro in conformità alle deduzioni del medesimo imputato.
Ma allora la pronuncia denunciata si è posta nel solco del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale l'esimente della legittima difesa è configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante l'aggressione (ex plurinnis, Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, PG in proc. Bollardi, Rv. 233352 - 01). Con riferimento al secondo motivo, è stata contestata la valutazione congruamente operata nel giudizio di merito in ordine alla valenza delle prove testimoniali con censure generiche, prive di un reale confronto con le motivazioni della pronuncia impugnata.
2. Occorre nondimeno rilevare d'ufficio l'illegalità della pena della reclusione comminata al ricorrente. Vi è infatti che, come risulta dall'informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno, con pronuncia del 14 dicembre 2023, risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi sulla questione nella giurisprudenza di legittimità nel senso che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (così già Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375 - 01;
Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante, in corso di massimazione). Ne deriva che, nella fattispecie per cui è processo, nella quale la parte civile ha subito lesioni guaribili in giorni ventuno, la pena della reclusione cui è stato condannato il ricorrente è illegale, poiché non rientrante nel novero delle sanzioni che possono essere comminate dal giudice di pace.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della 2 rideterminazione del trattamento sanzionatoriogàtó-r-té d'appello di Perugia.
4. Resta fermo che l'annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, 3 (s Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio . con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugiak Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così