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Sentenza — n. 11966/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming violation of reformatio in peius regarding reduced fine in continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luca Doru Viorel's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to reduce the fine for a crime of continued commission. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by maintaining the base sentence for the more serious crime while only slightly reducing the fine, despite the disappearance of that crime. The court ruled that the overall penalty base was lower than in the first instance, thus no violation of the prohibition against worsening the penalty occurred.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; The prohibition against reformatio in peius applies to the entire penalty base, and a reduction in any component, such as the fine, renders the overall penalty inferior to the first instance judgment.

Parole chiave

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reformatio in peius pena base reati di continuazione riduzione multa nullità sentenza codice procedura penale Corte di Cassazione divieto della reformatio in peius

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Piergiuseppe Di Virgilio, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 597, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCA DORU VIOREL nato il 14/12/1985 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso-

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo b) per difetto di querela e, in relazione al reato di cui al capo a), rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 160,00 di multa.

2. Avverso la richiamata sentenza LUCA DOUR VIOREL ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. Piergiuseppe Di Virgilio, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Mediante tale censura il ricorrente deduce che, sebbene in primo grado tra i due delitti avvinti dal vincolo della continuazione la pena fosse stata determinata partendo da quella base del reato di cui al capo b) individuata in mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, nel giudizio di appello, nonostante il venir meno di detto reato, la pena base era stata determinata in mesi sei di reclusione ed euro 240,00 di multa, così violando l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., che impone che si parta, se il reato è meno grave, da una pena base inferiore a quella del giudizio di primo grado e non già dalla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo non è fondato. Occorre considerare che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa dell'imputato, il giudice d'appello non ha determinato la pena nella stessa misura della pena base per il reato più grave comminata nel giudizio di primo grado, bensì in misura inferiore perché, se è rimasta ferma la reclusione di mesi sei, vi è stata una riduzione della multa da 250,00 a 240,00 euro. Di conseguenza non è stato violato il divieto di reformatio in peius che, pure, secondo i principi sanciti dalle Sezioni Unite, riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01), essendo stata determinata una pena base nel suo complesso inferiore e non superiore o pari rispetto a quella comminata all'esito del giudizio di primo grado.

2. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere