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Sentenza — n. 11960/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural violation due to lack of appearance caused by legal restriction on freedom.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court rejected the appeal filed by Francesco Rovida against a second-instance conviction for aggravated theft. The defense argued that the lower court erred by not ordering the defendant's translation to court because he was legally restricted from leaving his therapeutic community, constituting a valid impediment to appearance. The court ruled that since the restriction did not appear in the case files and the defendant was properly cited, the burden fell on him to notify the judge of his new impediment, and his absence was deemed a voluntary withdrawal from the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis, comma 2, c.p.p.; Art. 420-bis, comma 3, c.p.p.: When an accused is properly cited and a restriction on freedom emerges only after the hearing opens without prior notification, the accused bears the duty to inform the court, and absence without explicit waiver constitutes voluntary non-appearance.

Parole chiave

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procedural impediment restriction of freedom translation to court voluntary withdrawal proper citation burden of notification appeal dismissal restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis, comma 2, c.p.p.
Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 420- bis, comma 2, cod.
Art. 420-bis, comma 3, c.p.p.
Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 420- bis, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806 - 01
Sez. U, n. 282806 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVIDA FRANCESCO nato a PAVIA il 22/09/1981 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale si è riportata alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 marzo 2023, la Corte d'appello di Ancona confermava il giudizio di responsabilità reso dal Tribunale nei confronti di Francesco Rovida per il reato di furto aggravato, con condanna alla pena detentiva di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Umberto Gramenzi, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale si duole di violazione di legge processuale per avere la Corte territoriale reso la propria decisione, in occasione dell'udienza del 13 marzo 2023, dichiarando l'imputato libero e non avvedendosi del legittimo impedimento dell'imputato a comparire in quanto sottoposto a misura privativa della libertà personale per altra causa. Al momento della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, il ricorrente -si legge nel ricorso- "si trovava ristretto per titolo definitivo in regime di affidamento in prova al servizio sociale" presso la Comunità terapeutica Ceis di Modena.

Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la traduzione dell'imputato in udienza, e ciò in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui i casi di restrizione della libertà personale diversi dalla limitazione costituita dalla detenzione in carcere determinano, in ogni caso, un legittimo impedimento. Deve inoltre escludersi che fosse onere dell'imputato avvisare il Giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione in udienza, rilevando unicamente l'obiettiva situazione di impedimento e la mancanza di un'esplicita rinuncia a comparire da parte dell'imputato.

Nella memoria di replica alle conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, la difesa ricorda che l'imputato aveva l'obbligo di non allontanarsi dalla comunità terapeutica senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. È pervenuta memoria integrativa dell'Avv. Gramenzi con contestuale rinuncia alla trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Non può infatti condividersi l'assunto difensivo secondo il quale i casi di restrizione della libertà personale diversi dalla limitazione costituita dalla detenzione in carcere determinerebbero, in ogni caso, un legittimo impedimento.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, va invece evidenziato come, nel caso in esame, sussistesse un preciso onere, in capo al ricorrente, di richiedere l'autorizzazione al Tribunale di sorveglianza di allontanarsi dalla Comunità per recarsi all'udienza d'appello, il cui avviso gli era stato notificato nelle proprie mani. invero il ricorrente stesso a ricordare come il decreto di citazione per il giudizio di appellò gli fosse stato regolarmente notificato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, grava sull'imputato che abbia ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia sottoposto all'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio di un determinato comune (nel caso di specie, dalla comunità terapeutica senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza), l'onere di attivarsi tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di comunicare al giudice procedente la propria volontà di presenziare all'udienza (cfr.

Sez. 5, n. 42749 del 04/07/2019, Fall. Società Deiulemar c. Della Gatta, Rv. 277537 - 01). Il legittimo impedimento avrebbe potuto essere utilmente invocato nel caso in cui l'odierno ricorrente, una volta reso edotto -tramite regolare notifica, come avvenuto nel caso in esame- dell'udienza d'appello, avesse fatto richiesta al giudice della sorveglianza di voler presenziare all'udienza stessa, non ricevendo, tuttavia, notifica del provvedimento autorizzatorio (cfr. Sez. 2, n. 11265 del 27/01/2022, Ostinato, Rv. 282818 - 01: "la condizione di sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ove sia altresì previsto l'obbligo di non allontanarsi da. un determinato ambito territoriale, impone all'imputato di fare richiesta al magistrato di sorveglianza dell'autorizzazione a partecipare all'udienza, in quanto vige nei suoi confronti una limitazione della libertà di movimento, sicché sussiste legittimo impedimento nel caso in cui il predetto, non avendo ricevuto notifica del provvedimento autorizzatorio, non sia comparso in udienza»).

Tale orientamento è confermato e non certo smentito dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U Costantino, Rv. 282806 - 01), come ritiene invece la difesa, che si limita a citare la predetta la predetta decisione, decontestualizzandola, tuttavia, dalle peculiarità del caso in esame. Nella citata pronuncia, le Sezioni unite hanno, per un verso, parificato gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell'impedimento, chiarendo che, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, il giudice che procede deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione (oltre che il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata).

Per altro verso, si è però anche chiarito che, qualora «tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 420- bis, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe impensabile, sul piano funzionale, gravare l'ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l'imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia.

L'obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell'interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti; ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell'interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione» (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806 - 01, in motivazione, parr. 11 e 11.1. Corsivi aggiunti). Posto che, come già ricordato, dagli atti della Corte d'appello non emergeva la circostanza della restrizione dell'imputato per altra causa, e che all'imputato era stato notificato il decreto di citazione in giudizio, il motivo deve ritenersi infondato.

4. Per i motivi sopra esposti, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa