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Sentenza — n. 11957/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft charges, upholding hospital facility aggravating circumstance and recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Christian Virdò's appeal against the Court of Appeal of Turin's confirmation of his criminal liability for aggravated theft. The defense argued that the theft of a phone from a hospital patient should not be considered an aggravated offense committed on property in a public office and that recidivism was incorrectly applied. The court ruled that the phone was integral to the patient's hospital stay and that the temporal and qualitative gaps between crimes did not preclude recidivism, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Theft of personal property within a hospital constitutes an aggravated offense under the public office provision due to the facility's protective function, and recidivism applies despite geographical distance if the offender's persistent criminal attitude is demonstrated.

Parole chiave

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aggravated theft hospital public office property recidivism temporal gap continuation of crimes criminal liability appeal reati contro la sfera personale riservata imputazione di furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.
pen., per avere i giudici della corte territoriale ritenuto a carico dell'imputato la penale responsabilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.
Art. 99 cod. pen.
per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
per violazione di legge in relazione all'art. 81, comma secondo, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
- aventi ad oggetto, l'uno, la sottrazione di beni di proprietà del nosocomio presso il quale lo stesso era ricoverato (capo A) e, l'altro, originariamente contestato ai sensi dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
- aventi ad oggetto, l'uno, la sottrazione di beni di proprietà del nosocomio presso il quale lo stesso era ricoverato (capo A) e, l'altro, originariamente contestato ai sensi dell'art. 648 cod.
art. 99 cod.pen
per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2213 del 30/09/1983 - Ripamonti
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - Marcianò
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Virdò Christian, nato a Chivasso il 22/08/1971 avverso la sentenza emessa il 15/06/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; sentito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Mastroberardino,che ha chiesto, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto nel resto; lette le conclusioni formulate in data 14 dicembre 2023 dal difensore dell'imputato, avv. Nicoletta Masuelli.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Christian Virgò, avv. Nicoletta Masuelli, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ivrea all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. - aventi ad oggetto, l'uno, la sottrazione di beni di proprietà del nosocomio presso il quale lo stesso era ricoverato (capo A) e, l'altro, originariamente contestato ai sensi dell'art. 648 cod. pen., la sottrazione del telefono cellulare di proprietà di altro soggetto, anch'egli ricoverato presso la struttura ospedaliera (capo B) - e ha ridotto la pena inflitta all'imputato.

2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, in merito alla sottrazione del telefono cellulare di proprietà di altro soggetto ricoverato all'interno della struttura ospedaliera, nonostante l'assenza di contestazione da parte della pubblica accusa e la natura personale del bene, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su cosa esistente in pubblico ufficio, là dove, al più, avrebbe potuto ritenere quella dell'esposizione alla pubblica fede, rispetto alla quale mancava la condizione di procedibilità. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della recidiva, nonostante la risalenza nel tempo e la diversa natura dei precedenti penali dai quali l'imputato è gravato. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 81, comma secondo, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, nell'escludere la continuazione tra reati sottoposti al loro vaglio e le precedenti condanne riportate dall'imputato, hanno tenuto conto della decisione assunta dal Tribunale di Ivrea, là dove, diversamente, la richiesta era stata sollecitata con riferimento alla decisione del Tribunale di Enna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Privo di pregio è il primo motivo che involge l'asserita violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere i giudici della corte territoriale ritenuto a carico dell'imputato la penale responsabilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in quanto commesso su cosa esistente in pubblico ufficio o stabilimento (capo A). 2.1 Premesso che ai fini della sussistenza della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria, ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, nel caso di specie, in cui l'imputazione originariamente formulata in relazione al delitto di ricettazione dava atto della sottrazione di un telefono cellulare avvenuta ai danni di un soggetto ricoverato in un ospedale pubblico, deve ritenersi correttamente configurata l'aggravante suddetta, rientrando nella locuzione «uffici o stabilimenti pubblici» anche una struttura ospedaliera (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648;

Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Rv. 253323). Tanto in ragione della necessità di accordare una maggior tutela alle cose che si trovino nei luoghi suddetti, al fine di consentire l'espletamento della pubblica funzione ivi esercitata in termini di disciplina e ordine (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154). Ciò detto, per giurisprudenza consolidata, sono «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», non soltanto le cose pertinenti all'attrezzatura dello stabilimento, ma anche quelle, di proprietà privata, che attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità (Sez. 2, n. 5042 del 22/11/1982 - dep. 30/05/1983, Dogliotti, Rv. 159301;

Sez. 2, n. 263 del 26/01/1966, Forgi, Rv. 101357). Ne deriva che, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. nell'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, ancorché non di pertinenza né dell'ufficio o stabilimento, né di alcuna delle persone ivi addette, né attinente alle funzioni o alle attività espletate, in ragione della necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 2, n. 2213 del 30/09/1983 - dep. 10/03/1984, Ripamonti, Rv. 163088). 2.2 Nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto il furto del telefono cellulare aggravato dalla circostanza che la res fosse stata sottratta all'interno del nosocomio nel quale sia l'imputato che la vittima erano ricoverati.

Del resto il telefono cellulare, poggiato sul mobiletto di pertinenza della postazione assegnata alla vittima e rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, non poteva considerarsi solo occasionalmente presente all'interno del nosocomio, trattandosi, piuttosto, di cosa costituente il normale corredo che un degente porta con sé al momento del ricovero in ospedale.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso che involge la mancata esclusione della recidiva contestata all'imputato. 3.1 Premesso che in tema di recidiva è richiesto uno specifico dovere di motivazione sia ove il giudice ritenga di escluderla, sia ove ritenga di applicarla (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione logica, ha apprezzato la sussistenza dei presupposti di applicazione della stessa non solo valutando i precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, ma anche valorizzando l'indole degli stessi, come attestati dal casellario giudiziale, sicché, ragionevolmente, deve ritenersi che i giudici d'appello, ai fini della sussistenza della perdurante volontà e attitudine dell'imputato verso la delinquenza, abbiano ritenuto, a fronte dei residui precedenti penali, non influente la circostanza dell'intervenuta abolitio criminis di uno dei reati riportati nel certificato del casellario giudiziale.

4. Infondato è anche il terzo e ultimo motivo che, come si legge nella conclusioni formulate dalla difesa in data 14 dicembre 2023, involge la mancata applicazione dell'istituto della continuazione «tra i reati sub judice e quello sentenziato dal Tribunale di Enna». 4.1 La lettura della motivazione della sentenza in verifica consente di ritenere che la corte territoriale, nell'indicare la sentenza del Tribunale di Ivrea, in luogo di quella del Tribunale di Enna, segnalata dalla difesa, sia incorsa in un mero errore materiale. Invero, i giudici di appello, pur valutando l'identità del bene giuridico offeso, ovvero «l'integrità del patrimonio», e la contiguità temporale dei fatti, tuttavia hanno sottolineato «l'assoluta divergenza geografica tra i luoghi dei commessi reati - Settimo Torinese (TO) e Cerami (EN) - ». Tale circostanza evidenzia come, correttamente, la corte territoriale abbia valutato la richiesta formulata dalla difesa con riferimento alla pronuncia del Tribunale di Enna e non a quella, erroneamente riportata, del Tribunale di Ivrea.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e co