Sentenza — n. 10896/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di Stefano Loatelli, in data 5 ottobre 2023. L'impugnazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., si riferisce all'applicazione delle pene accessorie fallimentari, previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., che secondo il Procuratore generale ricorrente non dovevano essere applicate, essendo la pena detentiva irrogata inferiore ai due anni di reclusione. L'art. 445 cod. proc. pen., norma che sarebbe stata violata, prevede, infatti, che la sentenza di applicazione di pena inferiore ai due anni non comporti l'applicazione di pene accessorie: in parte qua, dunque, si tratterebbe di un trattamento sanzionatorio illegale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: LOATELLI STEFANO nato a VILLIMPENTA il 29/12/1958 avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di Stefano Loatelli, in data 5 ottobre 2023. L'impugnazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., si riferisce all'applicazione delle pene accessorie fallimentari, previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., che secondo il Procuratore generale ricorrente non dovevano essere applicate, essendo la pena detentiva irrogata inferiore ai due anni di reclusione. L'art. 445 cod. proc. pen., norma che sarebbe stata violata, prevede, infatti, che la sentenza di applicazione di pena inferiore ai due anni non comporti l'applicazione di pene accessorie: in parte qua, dunque, si tratterebbe di un trattamento sanzionatorio illegale.
2. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è fondato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che vanno eliminate. Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito in limitati casi, tra i quali rientra quello dell'applicazione di una pena illegale (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). L'applicazione delle pene accessorie fallimentari, nell'ambito di una sentenza di applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, configura appunto trattamento sanzionatorio illegale: «In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett.
e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3» (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.