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Ordinanza — n. 10894/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding sentencing in plea bargain due to lack of legal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Articles 610 and 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court's reduction of the sentence violated the principle of congruity regarding his overall conduct. The court ruled that a plea bargain agreement cannot be unilaterally modified by the defendant once judicially approved, absent proven illegality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: A plea bargain agreement reached by the parties and confirmed by the judge cannot be unilaterally modified by the defendant via cassation appeal, as the judicial decision finalizes the negotiated terms.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing congruity unilateral modification inadmissible appeal judicial confirmation sanzioni penali precedenti penali gravi recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
(fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022), a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599- bis cod.
art. 599- bis cod. proc. pen
(fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022), a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599- bis cod. proc. pen., con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIAN DAVIDE nato a SAN DONA DI PIAVE il 09/03/1969 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di VIVIAN DAVIDE per i delitti di cui: agli artt. 99 e 385 cod. pen., 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90 (fatti commessi in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 nn. 2 e 5, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Legnago il 4 giugno 2022) e artt. 99, 61 e 337 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022), a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599- bis cod. proc. pen., con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.

2. Con il ricorso per cassazione a firma del difensore VIVIAN DAVIDE ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riferimento alla congruità della pena rispetto al suo complessivo comportamento, endo ed extra processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen..

1. E' stato, infatti, affermato che, in tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.