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Ordinanza — n. 10893/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10893/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABORDA MOSQUERA OSCAR LUIS nato il 03/10/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; RITENUTO IN FATI-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Roma dichiarava colpevole il ricorrente dei reati di percosse e minacce e lo condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 10893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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azione civile risarcimento dei danni da incidente stradale lesione al piede perseguimento penale per diffamazione legittimazione a contestare licenza infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABORDA MOSQUERA OSCAR LUIS nato il 03/10/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; RITENUTO IN FATI-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Roma dichiarava colpevole il ricorrente dei reati di percosse e minacce e lo condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.

2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva atto di appello, rispetto al quale il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente disponendo la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato a mezzo dell'avv. Luca Lanzi che non risulta abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. A riguardo il collegio intende infatti ribadire l'assunto, stabile nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (cfr., ex ceteris, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 — 01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549 — 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore I