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Ordinanza — n. 10886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after statutory appeal period expired by twelve days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed twelve days after the statutory deadline expired. The appellant argued against the second-instance judgment, but the court noted the appeal period was forty-five days, extended by fifteen days for the convicted defendant, expiring on November 24, 2023. Consequently, the filing on December 6, 2023, was untimely, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1 bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, which includes extensions for convicted defendants.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline convicted defendant extension Cassation procedure inadmissible appeal restituzione del termine riduzione della pena durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett.
Art. 581, comma 1 bis cod. proc. pen.
15 per l'imputato giudicato in assenza, ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVISON FRANCESCO MASSIMO nato ad ARONA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e confermando nel resto, la pronunzia di condanna del Tribunale di Cassino del 3 marzo 2020 nei confronti di Lovison Francesco Massimo, indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia articolando una serie di motivi.

3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 26 giugno 2023, con indicazione del termine di gg. 90 per il deposito della motivazione; - i termini per il deposito scadevano in data lunedì 25 settembre 2023 (giorno di scadenza domenica 24 settembre festivo) e il deposito della motivazione della sentenza, intervenuto in data 12 settembre 2023, è stato tempestivo;- il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 25 settembre 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett.

c) cod. proc. pen., cui sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza, ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022; - il termine per la proposizione della impugnazione scadeva, dunque, in data venerdì 24 novembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 6 dicembre 2023 e dunque dodici giorni dopo la scadenza del termine ultimo.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in datai° febbraio 2024 Il