Sentenza — n. 10882/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile — per omesso deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio dell'imputato — l'appello proposto dall'avvocato Luca Sebastiani nell'interesse di Moufae Hicham avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia grave e tentato furto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10882/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deduce violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Bologna, con l'atto di appello fu depositata anche l'elezione di domicilio in uno alla nomina del difensore, a mezzo deposito tramite pec. Da qui deriverebbe l'erronea applicazione della legge penale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUAFAE HICHAM nato il 09/10/1977 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato ROBERTO D'ERRICO, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile — per omesso deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio dell'imputato — l'appello proposto dall'avvocato Luca Sebastiani nell'interesse di Moufae Hicham avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di minaccia grave e tentato furto.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Mouafae Hicham, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in unico motivo, enunciato a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso deduce violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Bologna, con l'atto di appello fu depositata anche l'elezione di domicilio in uno alla nomina del difensore, a mezzo deposito tramite pec. Da qui deriverebbe l'erronea applicazione della legge penale.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott, Perla Lori, ha chiesto rigettarsi il ricorso, mentre il difensore del ricorrente ha rappresentato, con le proprie conclusioni, che si verte in tema di erronea applicazione della legge processuale, in quanto l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del difensore era stata depositata con l'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A ben vedere l'art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen. prevede che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
3. Nel caso in esame, il Collegio osserva preliminarmente che essendo dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). Risulta evidente dall'esame degli atti del processo che l'imputato, dopo aver presenziato al giudizio di primo grado e risultando sottoposto ad obblighi cautelari, ebbe a depositare a mezzo del difensore con l'atto di appello in data 6 luglio 2023 la nomina del medesimo contenente l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato Luca Sebastiani, atto con il quale non si è confrontata la Corte di appello, che ha dichiarato la inammissibilità ritenendo insussistente la prescritta allegazione.
4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza di inammissibilità e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma, 9/01/2024 Il Consiglier