Sentenza — n. 10873/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte territoriale ha dato ampio ragguaglio, nella motivazione complessivamente considerata (ed in particolare alle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata), di come Sante Runci ed Ezio Morettini, tramite un complesso intreccio di partecipazioni societarie, detenessero quote o fossero titolari di azioni in società tutte operanti nel settore della sicurezza (per lo più costituite a far data dagli anni '90 in varie città dell'Italia centro settentrionale): fra queste la UNION SECURITY GROUP Srl. (poi CIARLI Srl.) e la AL UNION SECURITY Srl., dichiarate fallite dal Tribunale di Torino in data 3 gennaio e 9 novembre 2012, dopo che avevano ceduto nel 2009 e nel 2010 alla UNION DELTA Srl., con sede in Roma, pure riconducibile a Runci e a Morettini tramite altre società (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata), i rami d'azienda che ne costituivano gli unici beni di rilievo nell'attivo, senza conseguirne il corrispettivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 2639 cod. civ; Sentenza — n. 10873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Donde, il giudice di appello ha dimostrato come, al di là delle intestazioni formali delle quote (al prestanome di Runci, Valeriani, o al prestanome di Morettini, Muhyidin) o della loro formale gestionegestione (in capo a persone operanti 22\in seno agli organi amministrativi tli una società - ora dell'altra, come nel caso di Valeriani, Calamela ed Emanuelli), la UNION GROUP Sri., la AL UNION SECURITY Sri. e la UNION DELTA Sri. fossero riferibili ad un comune centro d'intessi, identificabile nel duo Runci-Morettini, i quali erano gli ideatori e gli artefici di una unitaria strategia protesa a spostare la 'parte sana' di società, poste sotto il loro controllo, ad altre all'uopo costituite, lasciando a quelle così depauperate il debito erariale maturato e destinandole al fallimento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUNCI SANTE nato a LEONESSA il 29/10/1947 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso del ricorso. udito il difensore L'avvocato EMILIO NICOLA RICCI deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
L'avvocato ALFONSO PELUSO si riporta alla memoria depositata e alle relative conclusioni scritte; insiste per la conferma integrale della sentenza impugnata anche relativamente alle statuizioni civili. L'avvocato ALESSANDRA FIDUCCIA si riporta a tutti i motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a Runci Sante dal Tribunale di quella stessa città con la sentenza in data 11 dicembre 2017, limitatamente al delitto di cui al capo B), con esclusivo riferimento alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale - relative alla cessione di due rami d'azienda della CIARLI Srl. (già UNION SECURITY GROUP Sri.), dichiarata fallita il 3 gennaio 2012, alla SECURITY CORPS Srl. (poi UNION DELTA Sri.) - e di bancarotta fraudolenta documentale, commesse nella qualità di amministratore di fatto della CIARLI Srl. (già UNION SECURITY GROUP Srl.), e al delitto di cui al capo L2), con esclusivo riferimento alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesse nella qualità di concorrente extraneus, ossia quale referente della UNION DELTA Srl., destinataria della cessione del ramo d'azienda della AL UNION SECURITY Srl., dichiarata fallita il 9 novembre 2012, con conseguente rideterminazione della pena; ha, inoltre, confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti di Agenzia delle Entrate limitatamente ai fatti di cui ai capi D), E) e F), pur dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i corrispondenti reati, riducendone l'importo ad Euro 2.531.044,00 e di Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Attraverso articolata motivazione la Corte territoriale ha dato conto, quanto al delitto di cui al capo B), tramite indicazione di elementi probatori di fonte diversa, di qual4 fossero gli indici di significatività della funzione gestoria svolta da Runci in seno alla CIARLI Srl. (già UNION SECURITY GROUP Sri.), ancorché ne avesse dismesso le quote di partecipazione, e quanto al delitto di cui al capo L2), come plurime fossero le evidenze atte a dimostrare come lo stesso Runci, nella qualità di amministratore di fatto della cessionaria UNION DELTA Srl. fosse ben consapevole dello stato di decozione in cui versava la cedente AL UNION SECURITY Srl., nel momento in cui si era privata del ramo d'azienda.
2. Nell'interesse di Runci Sante propone ricorso per cassazione il suo difensore e deduce, con quattro motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): 2.1. il vizio di motivazione apparente, quanto alla conferma della condanna agli effetti penali per il delitto di cui al capo B) e della condanna agli effetti civili per i fatti di cui ai capi D), E) ed F), posto che la Corte territoriale aveva disatteso in maniera apodittica tutti i rilievi difensivi atti a dimostrare come la qualità di amministratore di fatto della cedente CIARLI Srl. (già UNION SECURITY GROUP Srl.), ascritta a Runci, non si potesse fare discendere dagli atti gestori compiuti nell'interesse della cessionaria SECURITY CORPS Srl. (poi UNION DELTA Sri.), né dalla chiamata in correità effettuata da Morettini, le cui dichiarazioni accusatorie, peraltro già di per sé non univoche quanto al significato delle cd. 'interlocuzioni settimanali intrattenute con Runci', non potevano dirsi riscontrate dalle generiche dichiarazioni di Valeriani Efrem Angelo, amministratore di diritto della CIARLI Srl. (già UNION SECURITY GROUP Srl.), né dall'esistenza di un cd. 'conto transitorio' presso la cessionaria UNION DELTA Sri., nel quale venivano annotati gli incassi e i pagamenti di competenza della UNION SECURITY GROUP Srl., gestito da Diomedi Stefano, • genero di Runci, trattandosi di evidenza priva della capacità di spiegare come l'imputato avesse potuto ingerirsi nella tenuta delle scritture contabili della UNION SECURITY GROUP Sri., peraltro in pregiudizio dei creditori di quest'ultima; 2.2. la violazione di legge - da inosservanza dei canoni di valutazione della prova e dei canoni di giudizio nonché degli artt. 110 cod. pen. e 216 L.F. - e il vizio di motivazione apparente o, comunque, illogica o contraddittoria, in riferimento al ruolo di concorrente estraneo spiegato dal ricorrente nella realizzazione della condotta distrattiva in danno della AL SECURITY Sri., non potendosi dire illustrato, alla stregua dei criteri interpretativi elaborati dal diritto vivente, quale fosse stato il concreto contributo, eziologicamente efficiente, offerto da Runci alla spoliazione del patrimonio della cedente AL SECURITY Srl., in tal senso non potendosi dire appagante il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla conoscenza da parte dell'imputato della esposizione debitoria della società cedente o al suo essere gestore della società beneficiaria. 2.3. il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena irrogata e del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in quanto affidata a formule di stile; 2.4. il vizio di motivazione in punto di conferma delle statuizioni civili in favore dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai fatti di cui ai capi D), E) ed F), posti in essere da Runci nella qualità di amministratore di fatto della CIARLI Srl. (già UNION SECURITY GROUP Srl.), rilevandosi come la Corte territoriale avesse eluso i rilievi difensivi in ordine alla effettiva riferibilità dei fatti medesimi al ricorrente, finendo per riconoscere una responsabilità di posizione a suo carico.
3. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2024 l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il presente giudizio di legittimità.
4. Il ricorso è stato trattato nelle forme della discussione orale, tempestivamente richiesta dal Procuratore Generale e dal difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1. La Corte territoriale ha dato ampio ragguaglio, nella motivazione complessivamente considerata (ed in particolare alle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata), di come Sante Runci ed Ezio Morettini, tramite un complesso intreccio di partecipazioni societarie, detenessero quote o fossero titolari di azioni in società tutte operanti nel settore della sicurezza (per lo più costituite a far data dagli anni '90 in varie città dell'Italia centro settentrionale): fra queste la UNION SECURITY GROUP Srl. (poi CIARLI Srl.) e la AL UNION SECURITY Srl., dichiarate fallite dal Tribunale di Torino in data 3 gennaio e 9 novembre 2012, dopo che avevano ceduto nel 2009 e nel 2010 alla UNION DELTA Srl., con sede in Roma, pure riconducibile a Runci e a Morettini tramite altre società (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata), i rami d'azienda che ne costituivano gli unici beni di rilievo nell'attivo, senza conseguirne il corrispettivo.
Donde, il giudice di appello ha dimostrato come, al di là delle intestazioni formali delle quote (al prestanome di Runci, Valeriani, o al prestanome di Morettini, Muhyidin) o della loro formale gestionegestione (in capo a persone operanti 22\in seno agli organi amministrativi tli una società - ora dell'altra, come nel caso di Valeriani, Calamela ed Emanuelli), la UNION GROUP Sri., la AL UNION SECURITY Sri. e la UNION DELTA Sri. fossero riferibili ad un comune centro d'intessi, identificabile nel duo Runci-Morettini, i quali erano gli ideatori e gli artefici di una unitaria strategia protesa a spostare la 'parte sana' di società, poste sotto il loro controllo, ad altre all'uopo costituite, lasciando a quelle così depauperate il debito erariale maturato e destinandole al fallimento.
2. Alla stregua della ricostruzione del fatto così riportata, deve riconoscersi che il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, la motivazione offerta nella sentenza impugnata in ordine alla significatività degli indici rivelatori della gestione di fatto da parte di Runci della UNION GROUP Sri. non è affatto apparente, risultando, invece, sufficientemente esplicativa dell'iter logico seguito dal giudice d'appello per dar conto del convincimento maturato con riguardo al tema dedotto. Invero, le dichiarazioni dibattimentali del coimputato Morettini, che aveva riferito di avere interloquito con Runci per le vicende più rilevanti della UNION SECURITY GROUP Sri. e di avere quantificato assieme a lui, in Euro 200.000,00, il prezzo della cessione alla UNION DELTA Sri. dei due rami di azienda (avvenuta in data 21 dicembre 2009), come riscontrate da quelle di Valeriani (pag. 38 della sentenza impugnata) - che aveva riferito di essersi intestato per conto di Runci il 60% quote della UNION SECURITY GROUP Sri. e di esserne stato procuratore speciale dall'Il dicembre 2008 al 17 dicembre 2010 - e da quelle di Schena (pag. 39 della sentenza impugnata) - che avevano dato conto dell'esistenza, in seno alla UNION GROUP Srl., di «un conto transitorio derivante dalle operazioni di cessione di ramo d'azienda» per le quali si era interfacciato con Diomedi, genero di Runci) -, nonché dal contenuto della missiva con la quale l'amministratore della UNION SECURITY GROUP Srl. nel corso del 2011 aveva chiesto a Runci, Morettini e Diomedi di sollevarlo dalle spese affrontate o da affrontare in un procedimento penale nel quale era stato coinvolto per effetto della qualifica formale rivestita in seno alla società, depongono ragionevolmente per il ruolo di amministratore di fatto della UNION SECURITY GROUP Sri. svolto dal ricorrente all'epoca della cessione dei rami di azienda di questa alla UNION DELTA Sri.
Al riguardo, ricordato come in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744;
Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 16/02/2005, Rv. 231301), deve riconoscersi che l'oggetto delle dichiarazioni del chiamante in correità, Morettini Ezio, è sufficientemente specifico in riferimento al tema da provare, perché consta di espressioni atte a ben delineare il ruolo avuto da Runci nell'operazione di cessione dei due rami d'azienda della UNION SECURITY GROUP Srl. alla UNION DELTA Srl.: ossia, quello di chi discute delle vicende più rilevanti della vita dell'impresa e, avendo preso la decisione di disfarsi di una parte rilevante dell'attivo, quale un ramo d'azienda, ne decida il prezzo di cessione.
Ruolo gestorio della società poi fallita, comprovato, anche quanto a significatività e a continuità, dalle dichiarazioni di Valeriani, che aveva ammesso di essere un mero prestanome di Runci; da quelle di Schena, amministratore unico della UNION SECURITY GROUP Srl. dal 13 maggio 2010 al 3 novembre 2010, che aveva dato atto di come l'imputato, tramite il genero Diomedi, avesse accesso alle scritture contabili della UNION SECURITY GROUP Srl., e dal contenuto della missiva inviata il 5 dicembre 2011 anche a Runci da Desideri Angelo, anch'egli amministratore della UNION SECURITY GROUP Srl., di manlevarlo dalle spese di difesa affrontate in un giudizio subito nella qualità indicata.
Ne viene che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534;
Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540), come nel caso di specie.
3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, strettamente connesso al primo. Fatto integrale rinvio a quanto spiegato nel punto 2 della presente motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto della UNION SECURITY GROUP Sri. (poi CIARLI Srl.) svolto da Runci Sante, vanno disattesi i rilievi difensivi circa la riferibilità soggettiva al ricorrente dei fatti di cui ai capi D), E) ed F), già integranti reati dichiarati estinti per prescrizione.
4. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso. La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata quanto al ruolo di concorrente extraneus spiegato da Runci Sante (quale amministratore di fatto della UNION DELTA Srl.) nella realizzazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo L2), commesso con pt t V1.4o, la cessione di un ramo di azienda della AL UNION SECURITY Srl. alla UNION DELTA Srl., si basa sulla valorizzazione u-n verso) del contesto operativo generale nel quale l'operazione distrattiva in danno della AL UNION SECURITY Srl. era maturata, connotato - come dianzi evidenziato - dalla sostanziale condivisione da parte del Runci e del Morettini delle modalità esecutive del disegno di fondo delle loro iniziative economiche, e, per altro verso, sulla considerazione che il ricorrente, pur senza essere il dominus della cedente, aveva collocato nel 'cda' di quest'ultima il suo prestanome, Valeriani Efrem Angelo, con la conseguente consapevolezza dell'accumulazione da parte della cedente di un ingente debito, che egli non poteva ignorare che le fosse stato lasciato a carico, essendo stati trasferiti alla società cessionaria, della quale era egli era pacificamente amministratore di fatto, soltanto cespiti attivi.
Si tratta di argomentazione che, nel rispecchiare gli esiti di un accertamento di merito insindacabile in questa sede, dà congruamente conto della conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, la quale, pertanto, ha mostrato di essersi attenuta al principio di diritto secondo cui è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409;
Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998, dep. 1999, Rv. 212729).
4. Inammissibile è, invece, il terzo motivo. I rilievi articolati in punto di diniego della concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza non sono consentiti in questa sede. Per il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Donde, poiché nel caso al vaglio, a fronte della valorizzata condotta processuale di Runci, peraltro incensurato, che aveva assiduamente partecipato al processo, rendendo dichiarazioni sin dalle indagini preliminari, il Collegio di merito ha, tuttavia, assegnato rilievo anche alla «serialità delle condotte illecite oggetto di accertamento e del vero e proprio meccanismo illecito posto in essere dall'imputato, con la condivisione di Morettini e degli altri soggetti gregari» (cfr. pag. 58, primo capoverso), non emerge nessun profilo di arbitrarietà nell'apprezzamento discrezionale in tal modo compiuto, con la conseguenza che non vi è spazio per le prospettate censure.
5. Per tutto quanto esposto, s'impone il rigetto del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione), che liquida in complessivi Euro 3.600,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge e spese eventualmente prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente