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Sentenza — n. 10856/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specify legal violations under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10856/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in attributing criminal liability for defamation based on property ownership rather than direct observation, citing specific articles of the Criminal Procedure Code. The court rejected these claims as generic and indeterminate, ruling that the appeal failed to provide the specific evidence required to disarticulate the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal based on vague or generic grounds regarding violations of law or reasoning defects is inadmissible because it lacks the specific representation of an evident error capable of disarticulating the contested decision's argumentative structure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specificity of legal violation defamation criminal liability Italian Criminal Procedure Code failure to specify error procedural costs award perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Nunzio Puglisi consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533 e 530 cod.
Art. 110 cod. pen.
In sostanza la natura perplessa della motivazione e il riferimento all'art. 110 cod. pen. non contestato, costituiscono vizi che imporrebbero l'accoglimento del ricorso.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Nunzio Puglisi consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
In sostanza la natura perplessa della motivazione e il riferimento all'art. 110 cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti
Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011
Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv.
Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010
250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv.
Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLISI NUNZIO nato a ALI' TERME il 13/04/1959 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato ETTORE CAPPUCCIO, nell'interesse delle parti civili, con le quali ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata e liquidarsi le spese come da nota allegata; lette le conclusioni dell'avvocato GIOVANNI CALAMONERI, depositate nell'interesse del ricorrente, che ha richiamato i motivi di ricorso, in replica alle conclusioni della Procura generale, e ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 16 giugno 2023, confermava la sentenza del Tribunale peloritano, che aveva accertato la responsabilità penale di Nunzio Puglisi, in ordine al delitto di diffamazione, «perché comunicando con più persone offendeva la reputazione di Faudale Mariarita e Faudale Giovanni. Segnatamente apponeva sulla ringhiera del proprio terrazzo un manifesto con la scritta: "Attenti all'uomo, attenti alle persone frustrate. Queste sputano veleno perché il cane, è risaputo, riconosce al fiuto l'essere umano e sa con chi socializzare. Una sentenza del Giudice Giancarlo De Filippis stabilisce che abbaiare è un diritto esistenziale del cane. Trovate altre forme di sfogo e rispettate gli animali. Famiglia Puglisi" e una vignetta raffigurante un uomo appoggiato sulle braccia e sulle gambe, in prossimità di una cuccia, di una scodella e di un osso legato con un guinzaglio».

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Nunzio Puglisi consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533 e 530 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata risulta aver individuato Nunzio Puglisi quale autore del reato, pur se i Faudale nella deposizione non riferivano di aver visto che lo stesso apponeva il manifesto al balcone: l'individuazione avveniva perché lo stesso era proprietario dell'appartamento ovvero ritenendo una responsabilità concorsuale dello stesso con una posizione di garanzia che non ha riscontro normativo. In sostanza la natura perplessa della motivazione e il riferimento all'art. 110 cod. pen. non contestato, costituiscono vizi che imporrebbero l'accoglimento del ricorso.

4. Le parti hanno concluso depositando le rispettive conclusioni come indicato in epigrafe.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

A ben vedere il ricorso trascura di confrontarsi con la circostanza che conduce la Corte di appello a individuare Puglisi quale autore del reato: oltre alla proprietà dell'appartamento, elemento indicato in ricorso, la Corte di appello richiama anche la circostanza che fra lo stesso Puglisi (e non altri appartenente al nucleo familiare dei Puglisi) e i Faudale vi erano stati precedenti annose tensioni sfociate anche in azioni giudiziarie. E bene la Corte chiarisce che Puglisi era possessore del cane che aveva determinato polemiche con altri condomini, «già parte in causa nella pregressa diatriba epistolare con i due Faudale costituitisi parte civile».

D'altro canto, dall'imputazione emerge anche il riferimento alla vicenda giudiziaria. Si tratta di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad 'attaccare' il solo dato della proprietà e il passaggio argomentativo che vede Puglisi imputato comunque ai sensi dell'art. 110 cod. pen., circostanza indicata in via subordinata e comunque tale da non determinare alcuna nullità, come osserva la Procura generale, in quanto costante è l'orientamento che esclude — senza previa modifica dell'imputazione nel corso del giudizio e dunque possibilità di esercizio mirato e conseguente del diritto di difesa — la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, allorchè è contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", e ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535 - 01;

Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810; n. 24438 del 2005 Rv. 231855 - 01, n. 2794 del 1998 Rv. 210005 - 01). In sostanza la circostanza che la censura si rivolga solo a una parte della motivazione esclude la decisività della doglianza, che invece deve essere tale da disarticolare l'argomentazione impugnata. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). ft 3 Pertanto, il motivo è generico.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3167,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3167,00, oltre accessori di le