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Ordinanza — n. 10457/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissible legal qualification and omitted acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals by Saginadze Besiki and Losaberidze Kakhaber inadmissible regarding a plea bargain sentence. The applicants argued for annulment based on erroneous legal qualification of facts and omitted acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that post-reform appeals for legal qualification are limited to manifest errors and that omitted acquittal grounds are no longer reviewable for lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences regarding legal qualification are admissible only for manifest errors, while omissions of acquittal grounds under Art. 129 c.p.p. are inadmissible due to the removal of the motivation defect review.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error acquittal grounds omission manifest error standard cassation inadmissibility rapina qualificata tentata rapina infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, anche in tal caso, ciuesta Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
448 del codice di rito si è altresì concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.11 ricorso proposto nell'interesse di Saginadze Besiki e Losaberidze Kakhaber - con cui si insta per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Roma ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
448 del codice di rito si è altresì concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep.
Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017
Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015
Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015
264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, P.v.
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAGINADZE BESIKI nato il 09/03/1990 LOSABERIDZE KAKHABER nato il 17/05/1975 o? avverso la sentenza del 06/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.11 ricorso proposto nell'interesse di Saginadze Besiki e Losaberidze Kakhaber - con cui si insta per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Roma ex art. 444 cod. proc. pen. applicativa della pena di anni due di reclusione e di euro 450 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56-624 bis c.p. - per omesso controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e circa l'esistenza di cause di proscioglimento - è inammissibile. Posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 del codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata emessa il 4.4.2023, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, si deve tuttavia rilevare, quanto alla qualificazione giuridica, che, già prima dell'introduzione del cornma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901).

Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami come nel caso di specie - quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789;

Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc. Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell'imputazione non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro dai ricorrenti in maniera del tutto inammissibile, con evidenti incursioni in fatto. Alla stregua della previsione di cui al comma 2-bis dell'art. 448 del codice di rito si è altresì concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; e più in generale non è deducibile il vizio di motivazione per illogicità o insufficienza della stessa; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, anche in tal caso, ciuesta Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, P.v. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 —01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in fav