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Sentenza — n. 10442/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls peace court ruling on Art. 34 D.Igs. 274/2000 due to failure to distinguish between crime elements and justification motives.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Peace Court's ruling regarding the exclusion of prosecution under Article 34 of D.Igs. 274/2000. The defendant argued the lower court confused the elements of the crime with the justification for staying in Italy, while the Prosecutor requested annulment. The court held that the Peace Court must separately analyze the concrete manifestation of the crime versus the existence of a justified reason, leading to a remand for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000; The exclusion of prosecution for particular triviality requires a separate motivation regarding the concrete manifestation of the crime, distinct from the analysis of the justified reason for remaining in the territory.

Parole chiave

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exclusion of prosecution particular triviality justified reason crime elements remand for new trial impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione revisione limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000
Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000.
Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998
9159/23 deliberata il 16/12/2022, la Prima Sezione di questa Corte annullò con rinvio la sentenza del 10/03/2022 del Giudice di pace di Ancona nei confronti di Ben Hahmida Khalecl imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Rilevato che non è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Simone Rosario Matraxia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN HMIDA KHALED nato il 28/06/1983 avverso la sentenza del 23/05/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che non è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 9159/23 deliberata il 16/12/2022, la Prima Sezione di questa Corte annullò con rinvio la sentenza del 10/03/2022 del Giudice di pace di Ancona nei confronti di Ben Hahmida Khalecl imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Investito del giudizio di rinvio, il Giudice di pace di Ancona, con sentenza deliberata il 20/05/2023, ha escluso la pronuncia ex art. 34 cit., in quanto l'imputato si era trattenuto sul territorio dello Stato senza giustificato motivo, non sussistendo alcuna giustificazione, quale l'indisponibilità di un \'ettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, attesa di del rilascio di documenti da parte dell'autorità, condizioni di salute incompatibili con un viaggio diffic:oltoso, l'esposizione nel paese di destinazione a concreti e fondati rischi di persecuzione, la sussistenza di ragioni ostative all'espulsione.

Avverso l'indicata sentenza del Giudice di pace di Ancona ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. Simone Rosario Matraxia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 34, d. Igs. n. 274 del 2000 e vizi di motivazione, in quanto l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 34 cit. presuppone un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, laddove la sentenza impugnata motiva in ordine alla sussistenza del reato e non in ordine alla fattispecie per la quale era stato disposto l'annullamento.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Sabrina Passafiume ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Il ricorso fondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910).

La sentenza impugnata fa esclusivo riferimento a elementi idonei a dar conto della sussistenza o meno del giustificato motivo, ossia di un elemento (negativo) costitutivo della fattispecie, ma del tutto inconFerenti rispetto al giudizio che le era stato devoluto della sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte. Ne consegue che, relativamente alla c:ausa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Ancona, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona, in diversa p