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Sentenza — n. 10429/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 luglio 2023, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibili gli appelli proposti da John Odion e da Karen Ikem avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che li aveva ritenuti colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 495 cod. pen. (consumati, entrambi, 1'11 ottobre 2019 quando i predetti erano stati generalizzati a bordo del treno Torino-Milano, sprovvisti del biglietto), irrogando le pene indicate in dispositivo. 1.1. In relazione agli atti di appello proposti nell'interesse degli imputati, la Corte osservava come ne dovesse essere dichiarata 1"inammissibilità, non confrontandosi gli stessi con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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artt. 495 cod. pen, art. 5 cod. pen; Sentenza — n. 10429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto generico era il motivo proposito nell'intesse della sola Ikem relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., per essere stata la condotta della medesima volta ad evitare il pagamento della multa.

Parole chiave

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mancanza di credibilità false dichiarazioni senza giuramento accertamento insufficiente dei fatti erroneità manifesta gravi addebiti penali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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artt. 495 cod. pen
Con sentenza del 4 luglio 2023, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibili gli appelli proposti da John Odion e da Karen Ikem avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che li aveva ritenuti colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 495 cod. pen.
art. 5 cod. pen
Non vi poteva essere dubbio sul fatto che gli operanti si fossero qualificati come tali posto che entrambi i testimoni escussi l'avevano assicurato (e l'eventuale errore degli imputati non costituiva l'ipotesi scriminante dell'art. 5 cod. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ODION JOHN CUI 05FB1WR nato il 12/05/1998 IKEM KAREN CUI 05B1U4P nato il 04/11/1993 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTEE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 luglio 2023, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibili gli appelli proposti da John Odion e da Karen Ikem avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che li aveva ritenuti colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 495 cod. pen. (consumati, entrambi, 1'11 ottobre 2019 quando i predetti erano stati generalizzati a bordo del treno Torino-Milano, sprovvisti del biglietto), irrogando le pene indicate in dispositivo. 1.1. In relazione agli atti di appello proposti nell'interesse degli imputati, la Corte osservava come ne dovesse essere dichiarata 1"inammissibilità, non confrontandosi gli stessi con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata.

Si era insistito sulla scarsa conoscenza della lingua italiana quando lo stesso controllore del treno aveva riferito che, alle sue contestazioni, costoro avevano congruamente risposto in lingua italiana. Non vi poteva essere dubbio sul fatto che gli operanti si fossero qualificati come tali posto che entrambi i testimoni escussi l'avevano assicurato (e l'eventuale errore degli imputati non costituiva l'ipotesi scriminante dell'art. 5 cod. pen.). Si era invocata l'ipotesi del reato impossibile lacIdove la concorde giurisprudenza di legittimità lo escludeva.

Del tutto generico era il motivo proposito nell'intesse della sola Ikem relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., per essere stata la condotta della medesima volta ad evitare il pagamento della multa.

2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, con distinti atti, seppure a mezzo del medesimo difensore. 2.1. L'Avv. Anna Rosa Oddone, per Odion, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in quanto questa aveva trascurato le argomentazioni spese nell'atto di appello in tema di elemento soggettivo del reato. Le sue precarie condizioni di vita e l'assenza di alfabetizzazione, infatti, non gli avevano consentito di comprendere che si trovava al cospetto dell'autorità. Autorità che, grazie alla sua identificazione con il CUI ed a semplici indagini, avrebbe ben potuto pervenire ad una corretta generalizzazione del prevenuto. 2.2. L'Avv. Anna Rosa Oddone, per Ikenn, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle considerazioni fatte sul motivo di appello relativo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il motivo di gravame si fondava sulla c:onsiderazione che la prevenuta aveva falsamente dichiarato le sue generalità per evitare di paciare la conseguente sanzione pecuniaria e sul punto era pertanto incongrua la declaratoria di inammissibilità.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Perla Lori, ha inviato nota scritta chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi presenti nell'interesse degli imputati sono manifestamente infondati.

1. La pronuncia impugnata aveva decretato l'inammissibilità degli appelli dei prevenuti per la genericità dei motivi dedotti, avendo, la Corte territoriale, osservato come, negli atti di gravame, gli imputati non si fossero confrontati con le argomentazioni spese dal Tribunale, limitandosi a riproporre le proprie, precedenti, argomentazioni sui punti oggetto di doglianza. Peraltro, anche adducendo censure esse stesse di manifesta genericità.

2. Quanto al ricorso Odion, infatti, si era omesso di considerare che la consapevolezza, da parte del prevenuto, di trovarsi di fronte all'autorità la si era attendibilmente dedotta dalla circostanza che questi non aveva esitato a rendere le generalità richieste, avendo prima riferito di non essere in possesso di un documento di identità, scrivendole su un foglio e rendendole false (con l'evidente intento di sottrarsi alle sanzioni conseguenti al mancato pagamento del biglietto ferroviario). Tenendo così una condotta che implica il riconoscimento dell'autorità del soggetto che tali generalità gli aveva chiesto. Palesemente irrilevante è, a fronte dell'avere declinato false generalità, la circostanza, ex post, che si sarebbe comunque potuto risalire a quelle autentiche (ammesso che l'imputato le avesse mai comunicate) con la prevista procedura di identificazione dattiloscopica.

3. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, oggetto della censura del ricorso Ikem, la Corte territoriale aveva osservato come la stessa fosse stata argomentata in modo del tutto generico senza fare riferimento alcuno alla quantificazione della sanzione irrogata ed alla reale difficoltà della prevenuta ad assolverla.Genericità che si è ripetuta nell'odierno motivo di ricorso. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della cassa delle