Italian Court dismisses appeals claiming reformatio in peius regarding accessory penalties for fraudulently destructive bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Luigi Pinetti and Giuseppe Amodei inadmissible, upholding the appellate court's reduction of their accessory bankruptcy penalties. The defendants argued that the lower court's failure to re-determine the main sentence after reclassifying the crime violated procedural rules and constituted a reformatio in peius. The court reasoned that the imposed sentences were already at the statutory minimum after accounting for mitigating circumstances and procedural reductions, meaning no further reduction was legally possible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal against a sentence that reduces accessory penalties is inadmissible if the main penalty was already at the statutory minimum, as no reformatio in peius can occur when the sentence cannot be further reduced.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pinetti Luigi, nato a Vittoria (RG), il 29/11/1962, Amodei Giuseppe, nato a Vittoria (RG), il 02/01/1965, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 24/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio; udito l'avv.to Massimo Garofalo, nell'interesse degli imputati, che si è riportato ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 06/12/2018 - con cui Luigi Pinetti e Giuseppe Amodei erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, il Pinetti quale legale rappresentante della Agroserre s.r.I., dichiarata fallita in data 19/06/2014 e l'Amodei quale concorrente, nonché, il solo Pinetti, anche per il reato di bancarotta documentale semplice - rideterminava la durata delle pene accessoria fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Luigi Pinetti ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Garofalo, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, all'esito della riqualificazione del reato sub A) quale bancarotta semplice, ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione della fattispecie ed ha, conseguentemente, escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
3. Giuseppe Amodei ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Garofalo, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.: 3.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Luigi Pinetti e Giovanni Amodei sono inammissibili. Con la sentenza di primo grado, per quanto di rilevanza, entrambi i ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, così determinata per il rito, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), ed il solo Pinetti anche per il reato di bancarotta documentale semplice, previa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A), con la concessione ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. ( La Corte di merito ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice ed ha rideterminato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, in anni due, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, quanto all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati per la bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), e quanto al trattamento sanzionatorio.
Con particolare riferimento a tale punto della sentenza, Fa Corte di merito, quanto al Pinetti, ha affermato che all'imputato erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, per il suo comportamento collaborativo, benché egli non fosse incensurato, non essendo possibile un diverso giudizio di bilanciamento, con la conseguenza che, nonostante la maturata prescrizione della fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, la pena risulta commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, a cui era stata contestata anche la recidiva; inoltre, si legge in motivazione, a fronte delia notevole entità del danno e della personalità dell'imputato, recidivo, l'estinzione del reato di bancarotta documentale semplice non incide sulla determinazione della pena.
Osserva il Collegio come, nonostante la non chiarissima motivazione della Corte di merito, appaia evidente che la pena inflitta in concreto al ricorrente non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta, anche al netto dell'intervenuta prescrizione, posto che per il reato di bancarotta fraudolenta documentale la pena era già stata individuata nel minimo edittale, pari ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito ad anni due di reclusione. Ne consegue che, al netto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti del danno patrimoniale di rilevante entità, della pluralità dei fatti di bancarotta e della recidiva - essendo del tutto logicamente motivato il diniego del giudizio di prevalenza -, ed al netto della riduzione per il rito, la pena inflitta risulta pari al minimo edittale.
Per l'Amodei, la sentenza impugnata ha affermato, parimenti, che non si ravvisano ragioni per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in tal senso non essendo sufficiente l'incensuratezza dell'imputato ed essendo la pena finale commisurata alla gravità del fatto. Rileva il Collegio che benché l'Amodei fosse stato condannato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B), il che esclude, senza alcun dubbio, la ricorrenza della circostanza aggravante della pluralità dei fatti, di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, nondimeno anche all'Amodei era stata contestata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare; anche in tal /7 caso, quindi, la vanificazione di tale circostanza aggravante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rende la pena di anni tre di reclusione, poi ridota ad anni due per il rito, la pena edittale minima applicabile, considerato il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, del tutto logicamente motivato.
Nel discende, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna di entrambi i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc:. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos