Italian Supreme Court dismisses appeal as generic due to lack of specific non-punishment grounds under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised was intrinsically generic. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to specify which cause applied or provide concrete omitted elements. Consequently, the court ruled that such vague arguments do not justify a review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of non-punishment grounds is inadmissible if the specific cause and omitted concrete elements are not identified, rendering the argument intrinsically generic.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELILLO GENNARO nato a NAPOLI il 03/04/1963 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di APPELLO dl NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Selillo Gennaro ricorre avverso emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di associazione per delinquere, falso e altro (capi 9, 10, 11, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 30 dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo proposto — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le cause previste dalla norma citata, ricorrerebbe nella specie e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia liberatoria adottata di ufficio dal giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i