Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the applicant, violating mandatory representation rules. The petition merely copied a prosecutor's execution order without specific grounds for revision or clear identification of grievances. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 630 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a qualified defender and cannot be personally filed; furthermore, it requires specific grounds and cannot challenge non-judicial executive orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANILESCO TAMARA (CUI 03LCRTC) nato il 24/11/1972 avverso il provvedimento del 30/11/2023 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di MODENA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tamara Stanilesco ha depositato un atto vergato personalmente, intestato "revisione ex artt. 629, 630 a), b) e d), 632 a), 633 c.p.p., dello SIEP 898/2023 (e di tutti i processi e SIEP)". Nel corpo dell'atto è integralmente riprodotto il provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 898/2023 SIEP, formato dal Procuratore della Repubblica di Modena il 30 novembre 2023, e dello stesso la condannata chiede "l'annullamento".
2. Il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni. 2.1. Anzitutto, si tratta di atto vergato personalmente dall'interessata, ed occorre considerare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 2.2.
In ogni caso, si tratta di un atto di difficile se non impossibile decifrazione, anche nel contenuto. Esso consiste sostanzialmente nella ricopiatura del contenuto di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, formato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, con l'aggiunta della considerazione secondo la quale la ricorrente non avrebbe mai "fatto azioni del genere", il tutto accompagnato dalla generica richiesta di "revisionare e annullare" le sentenze. Un ricorso, dunque, anche sotto questo profilo inammissibile, in ragione della confusione delle doglianze, non facilmente evincibili (cfr.
Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). 2.3. L'impugnazione sembra riferirsi, come si è detto, all'ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero, del quale sono riportati gli estremi ed il cui contenuto è letteralmente trascritto. Va allora ribadito che il ricorso per cassazione proposto avverso ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero è inammissibile, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale contro il quale non è ammessa impugnazione (Sez.
U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212). La competenza a decidere delle doglianze inerenti l'ordine di esecuzione è, per l'appunto, del giudice dell'esecuzione e non della Corte di cassazione e l'eventuale ricorso non può essere convertito, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., in incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, Ardizzi Rv. 248723; v. anche, tra le non nnassimate, Sez. 1, n. 19102 del 27/04/2018, Mangiameli); del resto l'incidente di esecuzione, disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., non è soggetto a preclusioni e può essere proposto in ogni tempo (Sez. 1, n. 1481 del 06/03/1996, Fedele, Rv. 204597). 2.4.
Nemmeno è possibile qualificare il ricorso quale istanza di revisione (ancora una volta proposta dinanzi a giudice incompetente): sotto questo profilo vi è assoluta genericità, dal momento che, al di là dell'indistinta menzione delle lettere indicate nel primo comma dell'art. 630 cod. proc. pen., non vi è alcun riferimento concreto ad uno dei casi di revisione previsti dalla citata norma.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della C