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Sentenza — n. 10169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; appeal against dismissal of complaint against dismissal order is not appealable via cassation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible a cassation appeal filed by the victim against the Tribunal's decision to dismiss a complaint regarding the dismissal order. The victim argued that the Tribunal's refusal to consider the dismissal order's notification constituted an abnormity, but the Court held that the specific decision on the complaint is not directly appealable to the Supreme Court. Consequently, the Court ruled that any alleged procedural violations must be addressed through a request for revocation before the issuing judge rather than a direct cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: The decision by the Tribunal on a complaint against a dismissal order is not directly appealable to the Court of Cassation; alleged violations must be raised via a request for revocation before the issuing judge to avoid eluding the statutory regime of appeals.

Parole chiave

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dismissal order appeal abnormity requirement request for revocation procedural contradiction cassation inadmissibility ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (per tutte v.
Art. 568 cod. proc. pen.
217244), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
peri.) la violazione dell'art. 127, comma 5, cod.
Art. 17 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274
Si tratta di arresti che ravvisano nella mancata instaurazione del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 17 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 (non essendo prevista dinanzi al Giudice di pace la celebrazione dell'udienza di cui agli artt.
art. 410-bis cod. proc. pen
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Piperno
Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Piperno, Rv.
Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino
Ciò, naturalmente, anche per far valere eventuali nullità derivanti dall'omesso esame dell'opposizione presentata dalla persona offesa (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino, Rv.
Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni
Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv.
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi
Ciò consente di escludere che l'eventuale indebita declaratoria di illegittimità del reclamo possa configurare abnormità del provvedimento (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv.
Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo
Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv.
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv.
Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti
anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITO FRANCESCO CARMINE nato a SAN LORENZO BELLIZZI il 16/07/1970 parte offesa nel procedimento c/ CERBINO MARIA nato a TERRANOVA DI POLLINO il 30/04/1936 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1( 1

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 aprile 2023 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla persona offesa Francesco Carmine Vito, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso il 14 settembre 2022 dal Giudice di Pace della stessa città nei confronti di Maria Cerbino, previo rigetto dell'opposizione proposta dalla persona offesa.

2. Ricorre per cassazione la persona offesa, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, che non avrebbe tratto le doverose conseguenze dalla mancata notificazione del decreto di archiviazione al ricorrente. Ne sarebbe derivata una nullità insanabile del procedimento; l'omessa valutazione del dedotto vizio, da parte del Tribunale, connoterebbe l'ordinanza impugnata in termini di abnormità. Con motivo aggiunto è stata dedotta omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione del contenuto dell'atto di opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. (per tutte v. Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Piperno, Rv. 279718). Ciò, naturalmente, anche per far valere eventuali nullità derivanti dall'omesso esame dell'opposizione presentata dalla persona offesa (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Iurino, Rv. 279980). Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile.

Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa. Ciò consente di escludere che l'eventuale indebita declaratoria di illegittimità del reclamo possa configurare abnormità del provvedimento (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433). I precedenti giurisprudenziali che consentono il ricorso immediato per cassazione (non già avverso il provvedimento che decide sul reclamo bensì) avverso il decreto di archiviazione del Giudice di Pace che asseritamente non abbia tenuto conto dell'opposizione della persona offesa (per tutti v.

Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226) sono antecedenti all'introduzione del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103. Si tratta di arresti che ravvisano nella mancata instaurazione del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 17 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 (non essendo prevista dinanzi al Giudice di pace la celebrazione dell'udienza di cui agli artt. 409-410 cod. proc. peri.) la violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: violazione che, per l'appunto, giustificava il ricorso immediato per cassazione e che oggi, invece, è espressamente prevista quale ragione di reclamo dall'art. 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Il reclamo è stato correttamente presentato e la decisione su di esso non presenta, come si è visto, profili di abnormità: abnormità che, del resto, non è stata nemmeno concretamente argomentata dal ricorrente, al di là del mero riferimento letterale al vizio nell'ambito di un motivo che, invero, lamenta una nullità. L'atto abnorme è quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (cfr.

Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta l'inammissibilità anche del motivo aggiunto, che peraltro deduce un vizio non deducibile in questa sede (posto che, come si ripete, l'ordinanza che ha deciso sul reclamo non è impugnabile in sede di legittimità). Tuttavia, e solo per completezza, va rilevato che l'asserito vizio di motivazione sembra riguardare non già l'ordinanza impugnata bensì il decreto di archiviazione oggetto di reclamo: ed allora è appena il caso di osservare che il decreto ha dato atto della presentazione dell'opposizione e l'ha espressamente rigettata, con ciò dunque testimoniando di averla presa in esame (cfr. Sez. 4, n. 20388 del 16/04/2008, Mozzillo, Rv. 240226, cit.) e di aver dunque assicurato il rispetto del contraddittorio cartolare previsto.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre