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Ordinanza — n. 10167/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to substantive grounds rather than procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the cassation appeal into an appeal and transferred the case to the Court of Appeal of Messina. The appellant challenged the lower court's conviction on substantive grounds regarding prescription and evidence evaluation. The court ruled that since the complaints concerned the merits of the case, the appeal must proceed to the appellate court for a full trial.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is converted into an appeal when the grounds raised concern the substantive merits of the case rather than procedural violations.

Parole chiave

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cassation conversion substantive grounds appeal transfer prescription defense evidence evaluation minaccia alla sicurezza pubblica risarcimento per atto illecito lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Rosa Fernando, tramite il difensore, ricorre per cassazione, con sette motivi (qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), avverso la sentenza del Tribunale di Patti in data 3 aprile 2023, che l'ha condannato per i reati di cui agli artt.
Art. 581 cod. proc. pen.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al delitto di cui al capo e).
Art. 90 d.lgs. n. 81/2008
Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo b).
Art. 93 d.lgs. n. 81/2008
Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo a); 1.6.
Art. 132 cod. pen.
Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio; 1.7.
Art. 131-bis cod. pen.
Il settimo motivo formula richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti, di conseguenza, vanno trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Tanto rilevato, poiché il ricorrente ha formulato doglianze attinenti al profilo motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si impone la conversione del ricorso in appello ex art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
La Rosa Fernando, tramite il difensore, ricorre per cassazione, con sette motivi (qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), avverso la sentenza del Tribunale di Patti in data 3 aprile 2023, che l'ha condannato per i reati di cui agli artt.
art. 581 cod. proc. pen
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FERDINANDO ANZI FERNANDO nato a PIRAINO il 29/04/1949 avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Rosa Fernando, tramite il difensore, ricorre per cassazione, con sette motivi (qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), avverso la sentenza del Tribunale di Patti in data 3 aprile 2023, che l'ha condannato per i reati di cui agli artt. 93, comma 2, e 157, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008 (capo a); di cui agli artt. 90, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 91, comma 1, lett. ID-bis, 157, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 e artt. 4 e 5 D.A. 5/09/2012 (capo b), fatti entrambi commessi 1'8 marzo 2018 in Capo d'Orlando, e di cui all'art.483 cod. pen. (capo e), fatto commesso il 23 luglio 2018 in Capo d'Orlando. 1.1.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e vizio di motivazione, per omesso rilievo da parte del Tribunale dell'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a). 1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al delitto di cui al capo e). 1.3.11 terzo motivo denuncia violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al reato di cui al capo b). 1.4.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 90 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo b). 1.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione in relazione al capo a); 1.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 132 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio; 1.7. Il settimo motivo formula richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..

2. Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Francesca Ceroni, ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti, di conseguenza, vanno trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio. 3.1. La disposizione suddetta trova applicazione in quanto quello sub iudice è senza dubbio un ricorso per saltum, dal momento che l'imputato ben avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Patti. 3.2. Tanto rilevato, poiché il ricorrente ha formulato doglianze attinenti al profilo motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si impone la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al giudice 1 di appello competente per la celebrazione del giudizio di merito, che è la Corte di appello di Messina.

4. Pertanto, il proposto ricorso per cassazione deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso per cassazione in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Messina per il giudizio. Cos