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Sentenza — n. 10145/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for correcting a material error in the fine's omission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Verona court verdict for the omission of a statutory fine, arguing it violated the law. The court found the appeal was merely a request to correct a material error regarding the fine's non-inclusion in the verdict's operative part, which the lower court had acknowledged in its reasoning. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the Supreme Court lacks the power to correct such errors directly; the proper remedy is a retrial under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 619 c.p.p.: The power of the Court of Cassation to correct erroneous indications of penalties in the operative part of a judgment is exercisable only if the appeal is admissible, as the correction of material errors falls under the jurisdiction of the trial court via retrial procedures.

Parole chiave

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material error correction Cassation inadmissibility omitted fine penalty Art. 130 c.p.p. Art. 619 c.p.p. altri reati sanzione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt.
Art. 56-624, 625 cod. pen.
Art. 130 c.p.p.
Nella specie questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sentenza che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, ha indicato quale rimedio esperibile quello di cui all'art. 130 cod.
Art. 619 cod. proc. pen.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di rettifica dell'erronea indicazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione solo in caso di ammissibilità del ricorso, irn quanto la previsione dell'art. 619 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 130 c.p
Nella specie questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sentenza che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, ha indicato quale rimedio esperibile quello di cui all'art. 130 cod.
art. 619 cod. proc. pen
Ed invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di rettifica dell'erronea indicazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione solo in caso di ammissibilità del ricorso, irn quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 - 01
(così, Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 - 01 che ha affermato che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnei procedimento a carico di: EL ONKI MONIIM nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato FERRETTI CHRISTIAN chiede l'annullamento parziale della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27.7.2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato El Onki Moniim colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione del bene alla pubblica fede. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 56-624, 625 cod. pen. riguardo alla mancata irrogazione della pena della multa.

Come è noto il reato di furto pluriaggravato prevede all'ultimo comma la pena edittale congiunta della reclusione da tre anni a 10 anni e della multa da euro 206 ad euro 1549, invece il giudice ha inflitto all'imputato la sola pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione omettendo di infliggere la pena della multa prevista congiuntamente alla pena detentiva. Si deduce quindi l'illegalità della pena applicata e si insta per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata inflizione della pena pecuniaria della multa. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, l'impugnazione proposta si risolve nella segnalazione di un errore materiale. In buona sostanza, il ricorso, pur denunciando apparentemente il vizio di violazione di legge, è volto a far valere la correzione di errore materiale, come appare evidente dalla espressa previsione, nella motivazione della sentenza impugnata, della pena pecuniaria non trascritta nel dispositivo. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince, infatti, che il giudice del merito ha inteso applicare la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 200,00 di multa (tanto che sono state precisate le modalità di calcolo), talché l'omessa indicazione della pena pecuniaria nel dispositivo è, all'evidenza, frutto di mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. Ed invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di rettifica dell'erronea indicazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione solo in caso di ammissibilità del ricorso, irn quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (così, Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 - 01 che ha affermato che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen.

Nella specie questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sentenza che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, ha indicato quale rimedio esperibile quello di cui all'art. 130 cod. proc. pen.) 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile