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Sentenza — n. 10131/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls theft conviction due to lack of private prosecution requirement under new law. The second ground of appeal is upheld, and other grounds are absorbed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the prosecution could not proceed without a private complaint. The appellant argued procedural nullities and errors in evidence, but the court focused on the substantive change in criminal law. Since the new statute made the theft offense prosecutable only by private complaint and no such complaint existed, the action was legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022: When a criminal offense becomes prosecutable solely by private complaint and no complaint is filed, the public prosecution action must be terminated without remittal.

Parole chiave

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private prosecution requirement theft aggravated procedural nullity criminal law reform dismissal without remittal public prosecution limits statutory interpretation altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 3, cod. pen.
150, successivamente alla pronuncia impugnata: difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.
Art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022
Il regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si è prospettata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ), deducendo che in forza della novella posta dal d.
Art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
- è stata denunciata l'omessa applicazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod.
Art. 626, comma 1, n. 2), cod. pen.
- si è censurata la sentenza impugnata in ragione della mancata riqualificazione del reato in furto minore ex art. 626, comma 1, n.
art. 415-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORSELLO BOTTAZZI IVAN nato a BRESCIA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8„ decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ALDO CENICCOLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in ragione della fondatezza del primo e del secondo motivo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 7 novembre 2022 la Corte di appello di Brescia, ha confermato la pronuncia emessa il giorno 13 dicembre 2021 dal Tribunale di Brescia - per quel che qui rileva, appellata da Ivan Torsello Bottazzi - che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di furto aggravato, perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore di Ivan Torsello Bottazzi ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. Pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. - è stata denunciata l'omessa applicazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. in ragione della nullità della sentenza di primo grado, per la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato (già detenuto al momento della prima udienza innanzi al Tribunale e cui il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato mediante lettera raccomandata presso il suo domicilio); la Corte territoriale, nonostante avesse contezza dello stato di detenzione del Torsello Bortazzi, avrebbe erroneamente disatteso la prospettazione difensiva sulla scorta della notificazione all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (che, tuttavia, non sarebbe stata sufficiente a consentire all'imputato la conoscenza del processo e non anche del procedimento), nonché negando che sia stato documentato stato detentivo del ricorrente dall'aprile 2020 (che invece è stato provato). 2.2.

Con il secondo motivo si è prospettata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ), deducendo che in forza della novella posta dal d. Igs. 150/2022, da applicarsi in quanto norma penale più favorevole, il reato in imputazione è divenuto procedibile a querela, che nella specie difetterebbe. 2.3. Con il terzo motivo - a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen - si è rappresentata l'erronea applicazione della legge penale e processuale con riguardo agli strumenti utilizzati per effettuare il riconoscimento dell'imputato, da cui discenderebbe una motivazione illogica e non adeguata sulla ritenuta colpevolezza dello stesso, per mancanza di altri elementi a carico. 2.4.

Con il quarto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - si è censurata la sentenza impugnata in ragione della mancata riqualificazione del reato in furto minore ex art. 626, comma 1, n. 2), cod pen.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, rimanendo assorbite le ulteriori censure. Il regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla pronuncia impugnata: difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)». E nella specie in effetti difetta la querela (constando che la persona offesa Maria Crociati ha sporto denunucia il 28 aprile 2017). Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, c:omma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita in mancanza della condiz