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Ordinanza — n. 9891/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of cassation order omitting civil party's legal costs award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a lower section's cassation order that omitted an award of legal costs for the civil party. The civil party argued that their omission of this mandatory award constituted a material error under Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that because the omission was a clerical oversight regarding an accessory but obligatory provision, it could be corrected without altering the essential nature of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; The procedure for correcting material errors applies to cassation orders omitting the award of legal costs for a civil party, as such omissions are considered mechanical and non-essential defects.

Parole chiave

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material error correction civil party legal costs cassation order amendment gratuitous defense accessory provision omission anticipo delle spese spese di difesa difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Garrisi - che sia corretto l'errore materiale relativo a detta sentenza e riferito alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla suddetta parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen..
Art. 541 cod. proc. pen.
Art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 82 DPR 115/2002
Art. 83 DPR 115/2002
art. 130 cod. proc. pen
Garrisi - che sia corretto l'errore materiale relativo a detta sentenza e riferito alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla suddetta parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen..
art. 444 cod. proc. pen
La motivazione della citata sentenza, in altri termini, ha introdotto un principio di portata generale, al di là del caso concreto sottoposto al suo vaglio - la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 541 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia
Cass. Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso
Cass. Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico
Cass. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Cass. SS.UU. ord. N.5464 del 26/9/19, De Falco
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIETTA ANTONIO nato a CAMPI SALENTINA il 11/09/1967 avverso l'ordinanza del 12/06/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, Degli Angeli Fabio, parte civile nel procedimento penale R.G.N. 18495/2018 contro Miglietta Antonio, concluso con l'ordinanza della Sez. Settima di questa Corte del 12/06/2019 di inammissibilità del ricorso dell'imputato e condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, chiede - per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. Garrisi - che sia corretto l'errore materiale relativo a detta sentenza e riferito alla mancata statuizione della condanna alle spese sostenute dalla suddetta parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen..

Il ricorso rappresenta che la parte civile era intervenuta nel giudizio di legittimità, depositando una articolata memoria difensiva, e che tale condizione determina, in ogni caso, il diritto della stessa parte civile alla liquidazione delle spese sostenute e, qualora la relativa statuizione sia stata omessa nella sentenza, la possibilità di porre rimedio a tale omissione procedendo alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.. Tale modifica meramente materiale, nel caso di specie, è praticabile, non avendo causato l'errore alcuna nullità poiché la sua correzione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Lucia Odello, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi l'istanza di correzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza delle Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 la Corte di Cassazione ha elaborato una nozione di errore materiale nel processo penale molto ampia, che, valorizzando il dato letterale dell'art. 130 cod. proc. pen., è giunta ad individuare il presupposto essenziale della procedura di correzione nella insussistenza di patologie da cui derivi la nullità dell'atto, di guisa che la rimozione dell'errore non ne determini una modificazione essenziale. In tal modo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. possa essere adottata nei casi in cui l'integrazione dell'atto sia realizzabile mediante operazioni "meccaniche" di natura obbligatoria e conseguenziale.

La motivazione della citata sentenza, in altri termini, ha introdotto un principio di portata generale, al di là del caso concreto sottoposto al suo vaglio - la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - in favore di un concetto "estensivo" di errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen..L'errore materiale ricorre, in definitiva, in tutte le ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il suo mezzo di espressione, che si risolva in una mera irregolarità formale (come i casi classici dell'errore linguistico o dell'errore immediatamente emergente dal contenuto dell'atto), da cui non derivi alcuna nullità e la cui emenda non determini una modificazione essenziale dell'atto.

Ma la c.d. "variante qualitativa" cui le Sezioni Unite hanno attribuito peculiare valenza è quella che ritiene che, nel novero degli errori emendabili con la procedura correttiva ex art. 130 cod. proc. pen., siano da includere gli "errori omissivi" da cui possa trarsi l'effettiva volontà del giudice, di modo che essa, per quanto non esplicitata, consenta di risalire ad una statuizione che avrebbe dovuto univocamente formarne oggetto, in forza di un obbligo normativo. Il fenomeno si configura quando, appunto, si colga la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto ad esplicitare un comando giudiziale apparentemente "tradito" da quanto espressamente sancito dal giudice.

Ciò che si ricostruisce, in altre parole, non è la volontà soggettiva del giudice emergente dalla modalità espressiva dell'atto, bensì la sua volontà oggettiva, da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto medesimo per dettato ordinamentale: inquadrato in tali limiti, l'errore può senza meno rientrare nel perimetro di quello "materiale", in relazione al quale può procedersi a correzione ex art. 130 cod. proc. pen.. A tale categoria appartengono, come già sottolineato, tutte quelle irregolarità del provvedimento a cui sia possibile porre rimedio mediante operazioni "automatiche" di carattere doveroso e consequenziale e, tra queste, i casi in cui sia possibile procedere mediante correzione di cui all'art.535, comma 4 cod. proc. pen. - in coordinato disposto con gli artt. 546, comma 3 e 547 del codice di rito- attinenti a statuizioni, obbligatorie, che abbiano natura accessoria rispetto al thema decidendum.

Il principio di ordine generale consacrato dalle Sezioni Unite, dunque, al quale il collegio reputa di dare continuità, è quello in base al quale "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.". Del resto, tale decisione si ispira ad un orientamento più risalente - atto a radicare la nozione di errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. anche a riguardo delle statuizioni accessorie sulle spese processuali - enunciato dal massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705), secondo cui può farsi ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando la pronuncia del giudice abbia erroneamente sancito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione, ma su un profilo accessorio ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale dell'organo giudicante; in tal modo, infatti, si provvede semplicemente ad elidere una disarmonìa tra la estrinsecazione formale del pensiero del giudice, insita nel documento-sentenza e quanto avrebbe potuto e dovuto essere stabilito, senza influenza sui processi volitivi o valutativi del decidente.

E tale impostazione interpretativa - per approdare alla tematica di interesse in questa sede - si rivela pienamente condivisa anche da una parte significativa della più recente giurisprudenza di legittimità, che si è occupata della correzione della sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di statuire in merito alle spese sostenute dalla parte civile. Si è affermato, infatti, che la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, perchè detta omissione cagiona un nocumento "ingiusto" non altrimenti emendabile se non dando conto che la relativa disposizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, parimenti consequenziale, nel senso che essa rappresenta l'effetto delle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso, Rv. 233422;

Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico, Rv. 255534). Il Collegio intende dar seguito a tale orientamento e ribadisce che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alla pronuncia della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbia omesso di deliberare sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, in quanto doverosa e consentanea rispetto ad essa. In effetti, l'ordinanza della Settima sezione di questa Corte, citata nella sintesi del "fatto", ha omesso, per una svista, di esprimersi esplicitamente sull'istanza di liquidazione delle spese giudiziali della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che si è concretamente ed efficacemente adoperata per contrastare le pretese dell'imputato con il deposito di una ragionata memoria difensiva (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) e, pertanto, deve essere ordinata la richiesta correzione; la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicchè va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R."(Cass.

SS.UU. ord. N.5464 del 26/9/19, De Falco);

P.Q.M.

dispone la correzione del ruolo di udienza e del dispositivo della ordinanza documento n. 29771/19 emessa dalla settima sezione in data 12 giugno 2019 nel procedimento n. 18495/2018 a carico di Miglietta Antonio nel modo seguente: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Lecce, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Manda alla Cancelleria per le annotazioni