Cassation annuls appeal civil ruling on bankruptcy fraud due to insufficient reasoning on subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the civil portion of the Second Instance Court's judgment regarding bankruptcy fraud. The appellant argued that the lower court failed to logically prove his subjective intent to commit the crime, relying solely on the liquidator's actions without addressing his defense of transparent payments. Consequently, the court ruled that the reasoning was tautological and insufficient to establish the required criminal intent, ordering a remand to the competent civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 356 c.p.: The appellate court must provide a logical and factual reconstruction of subjective intent; a tautological response to the defense that ignores the defendant's specific arguments regarding the transparency of payments constitutes a violation of law requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALAZZO MASSIMO nato a BORGOSESIA il 22/01/1960 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avv. PAOLO GIUSTOZZI che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado il 29.6.2020, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati contestati nei confronti di Filippo Battaglia e Massimo Palazzo, riqualificata una parte del capo b, nei confronti di Battaglia, nel delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, quanto alla distrazione di oltre 97.000 euro relativi a compensi liquidati, confermando la sua colpevolezza anche in relazione all'ulteriore condotta di bancarotta preferenziale di cui al medesimo capo, in concorso con Palazzo, quest'ultimo condannato anche per il capo a, riqualificato già in primo grado nel reato di bancarotta semplice documentale.
La sentenza d'appello ha confermato le statuizioni civili disposte in primo grado con il risarcimento del danno pari a 50.000 euro, cui sono stati condannati entrambi gli imputati in solido. Il fallimento in relazione al quale si è aperto il procedimento penale è quello della società Les Tropeziennes Chaussures s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata il 16.5.2012, di cui Battaglia era stato amministratore unico dalla costituzione e fino al 25.2.2010, nonchè comunque amministratore di fatto anche nel prosieguo, mentre Palazzo era stato amministratore unico dal 25.2.2010 e sino al 6.8.2010.
2. Massimo Palazzo ricorre contro la citata sentenza deducendo, tramite il difensore di fiducia, un unico motivo di censura. Il ricorrente - accusato di aver concorso nel reato di bancarotta preferenziale per la somma di 50.000 euro, pagata nei confronti del fallimento Sosolla dal liquidatore Battaglia, con danaro ricavato dalla vendita dei beni di magazzino, denaro sottratto alla cassa della società - contesta l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, sia pur ai soli effetti civili una volta dichiarata la prescrizione. Si deduce vizio di violazione di legge, nonché vizio di omessa motivazione rispetto ai motivi d'appello, contestando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e delle stesse condizioni oggettive per ritenere la sua condotta sussumibile in un'ipotesi di concorso nel reato di cui al capo b, qualificato come bancarotta preferenziale sull'erroneo presupposto del ruolo di amministratore di fatto della fallita, mentre invece mancherebbero prove della sua attività gestoria.
La sentenza impugnata non ha provato la colpevolezza del ricorrente per aver concorso nel pagamento fraudolento, eseguito, invece, in autonomia dal liquidatore, in pendenza del procedimento prefallimentare, quindi, non nella fase dell'ordinaria gestione dei beni sociali bensì in quella di liquidazione: non vi è prova dell'ingerenza del ricorrente in tali momenti gestori. Tantomeno è stato provato il dolo specifico di fattispecie richiesto dalla giurisprudenza di legittimità: non è stata esaminata in alcun modo la volontarietà dell'intervento del ricorrente quale extraneus nella condotta del liquidatore.Non è sufficiente, dunque, a configurare il reato nei confronti del ricorrente, la sola motivazione basata sulla constatazione dell'oggettivo pagamento della somma in danno di altri creditori, una volta venduti i beni della società fallita (ritenuti distratti perché mai rinvenuti).
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.
4. La parte civile, nella persona del curatore fallimentare, tramite il difensore di fiducia, ha depositato un'articolata nota conclusiva, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, segnalando le ragioni della sua complessiva infondatezza e allegando autorizzazione del giudice delegato e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito. Anzitutto deve essere chiarito che permane la competenza a decidere del Collegio, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/5/2023, D., Rv. 285036, che ha fissato l'applicabilità di tale nuova disposizione esclusivamente alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. La costituzione di parte civile nel processo, nel caso di specie, è antecedente a tale data.
2. La Corte d'Appello ha omesso di rispondere al primo motivo d'appello proposto dalla difesa, centrato sull'obiezione relativa alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di concorso in bancarotta preferenziale, commesso dal liquidatore, il coimputato Battaglia. 2.1. Anche a voler ritenere adeguatamente sostenuta la qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato - ancorchè le risposte fornite dai giudici d'appello alla contestazione difensiva di tale ruolo non brillino per chiarezza e immediata corrispondenza alle obiezioni formulate — le ragioni della sentenza di secondo grado non sono idonee, neppure se complessivamente intese, a far ritenere che la Corte territoriale abbia convincentemente motivato quanto al coefficiente soggettivo doloso del reato su di un piano di ragionamento di ordine logico-fattuale.
La sentenza impugnata, infatti, in proposito, a pag. 19, si limita a fornire una risposta tautologica alla richiesta difensiva di indagare gli elementi dai quali si è tratto il convincimento della sussistenza del dolo del reato, facendo riferimento ancora una volta soltanto alle circostanze di fatto, dalle quali risulta pacificamente che fu il coimputato Battaglia a versare il canone di euro 50.000 alla società Sasolla. Nulla viene ricostruito circa il contributo fornito dal ricorrente a tale determinazione del liquidatore, anche se l'oggetto di contestazione è una condotta concorsuale nella bancarotta preferenziale che viene attribuita al coimputato; né tantomeno un simile contributo penalmente rilevante può implicitamente desumersi dal ruolo di amministratore di fatto.
Tale qualità, infatti, non può automaticamente divenire elemento di prova determinante ed unico del dolo di concorso nella condotta del liquidatore; tanto più che il ricorrente è stato assolto, "per non aver commesso il fatto", sin dal primo grado, dalla porzione di condotta contestata, sempre al capo b), in concorso con Battaglia e relativa alla bancarotta per distrazione di compensi a questi spettanti del valore di oltre 97.000 euro. Nel corso del periodo prefallimentare di liquidazione della società, il ricorrente ha rappresentato di aver comunque cessato di interpretare il suo ruolo di amministratore di fatto tipicamente orientato alla gestione della società fallita, tanto che si è difeso proprio citando la circostanza che i pagamenti ritenuti distrattivi sono stati effettuati dal liquidatore direttamente nelle mani del curatore della società creditrice "Sosolla", nell'ambito delle udienze prefallimentari e con lo scopo di esaurire la partita debitoria ed evitare il fallimento, non già di preferire un creditore a discapito di altri.
Le considerazioni della sentenza impugnata non si confrontano tali obiezioni e, riguardo al contributo nel reato, d'altro canto, sono apodittiche e tautologiche. Avrebbero dovuto, invero, essere esplorate le ragioni difensive, le quali abbinano alla ricostruzione in fatto delle modalità "trasparenti" di pagamento preferenziale del debito una deduzione logica favorevole al ricorrente, che esclude la possibilità di ipotizzare il dolo del reato nei suoi confronti. 3.Da tali considerazioni discende che la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello P. Q.
M. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giud