Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9446/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment regarding theft and credit card misuse because the sole defense counsel was not notified of the hearing date. Although the defendant's new lawyer submitted an appeal, the court proceeded with the trial in his absence while the previous lawyer, who had been revoked, remained the recipient of the summons. The court ruled that failing to notify the chosen defense attorney constitutes an absolute nullity under the Code of Criminal Procedure, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 1, cod. proc. pen.: The failure to notify the defense counsel of the second instance hearing date constitutes an absolute nullity that invalidates the judgment and requires a retrial.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute nullity defense counsel notification second instance hearing Code of Criminal Procedure annulment with remittal right to defense procedural defect diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 179, comma 1 c.p.p.
art. 299 cod. proc. pen
Nicola Pasculli; - pronunciata, in data 27 settembre 2021, la sentenza di primo grado e depositata nel termine assegnato (30 giorni)„ l'imputato, in data 17 novembre 2021, in pendenza dei termini per proporre appello, nel presentare una istanza ex art. 299 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRIS ANGELO nato a BARI il 14/05/1978 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. Renato D'Erasmo, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Silvestris Angelo in ordine ai reati di furto e di utilizzo indebito di carte di credito a lui ascritti, riconoscendo, però, la continuazione tra i predetti reati e quindi procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza, perché il processo di appello è stato celebrato in assenza del suo unico difensore di fiducia, avv. Renato D'Erasmo, al quale non è stato mai notificato l'avviso di fissazione udienza.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. CONSIDERATO IN DI RITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - nel corso del giudizio di primo grado e sino alla sua conclusione, l'imputato è stato difeso dall'avv. Nicola Pasculli; - pronunciata, in data 27 settembre 2021, la sentenza di primo grado e depositata nel termine assegnato (30 giorni)„ l'imputato, in data 17 novembre 2021, in pendenza dei termini per proporre appello, nel presentare una istanza ex art. 299 cod. proc. pen., ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari (ancora giudice procedente), atto di nomina a difensore di fiducia dell'avv.

Renato D'Erasmo con revoca di ogni altro difensore; - il 25 novembre 2021 l'avv. Pasculli, ormai privo di legittimazione a seguito dell'intervenuta revoca, ha presentato appello anche nell'interesse di Silvestris; - il 10 novembre 2021 (ultimo giorno utile) l'avv. Renato D'Erasmo ha spedito con raccomandata A\R atto di appello per Silvestris, pervenuto presso il Tribunale di Bari il 13 dicembre 2021, trasmesso alla Corte di appello il successivo 15 dicembre 2021; -l'avviso di fissazione dell'udienza in appello, decreto del 9 marzo 2022, è stato notificato all'avv.

Pasculli, non all'avv. D'Erasmo, unico difensore dell'imputato Silvestris; - il giudizio di appello si è svolto in assenza dell'unico difensore di fiducia del ricorrente. Orbene, secondo ius receptum, l'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio dì secondo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

e) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si proietta sulla sentenza impugnata, per lesione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (cfr. per tutte Sez. U. n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

3. Il rilevato vizio di nullità impone di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Il giudice di rinvio dovrà procedere alla rinnovazione dell'atto nullo, e, nel merito, dovrà valutare l'atto di appello proposto dall'avv. Renato D'Erasmo, non quello l'atto del difensore privo di legittimazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per