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Sentenza — n. 8926/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20 luglio 2023, depositata in data 3 agosto 2023, il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l'ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di Miceli Alessandro, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere: - per la condotta di partecipe all'associazione mafiosa Cosa Nostra nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia Sorrentino Salvatore e al figlio Sorrentino Vincenzo; in particolare, in funzione di rappresentanza dello zio detenuto Cancemi Giovanni (capo 1: artt. 416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.); - per la condotta di interposizione fittizia al fine di agevolare l'associazione, per avere attribuito fittiziamente a Maniscalco Silvestre la titolarità della società Man Service s.r.I., riconducibile allo zio Cancemi Giovanni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale in favore di Cancemi Giovanni, già colpito da una confisca (capo 17: artt. 110,512 bis, 416bisl cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 512 bis cod. pen; Sentenza — n. 8926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, le argomentazioni in fatto a sostegno della gravità indiziaria a carico del ricorrente in relazione alla ipotesi di cui all'art. 512 bis cod. pen. contenute nella ordinanza impugnata rispondono in maniera esaustiva alle censure difensive, proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata: il ruolo di Miceli non è quello di interponente o di interposto, quanto piuttosto di concorrente extraneus sulla base di un previo accordo con rintraneus" (nella specie Cancemi Giovanni) tale da agevolare l'intestazione fittizia.

Parole chiave

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manipolazione del mercato compiti microprudenziali servizio finanziario inchiesta mascherata gruppo finanziario vigilato irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
2.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 512 bis cod. pen
Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, il Tribunale del Riesame ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte quanto al concorso nel reato di interposizione fittizia di cui all'art. 512 bis cod. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICELI ALESSANDRO nato a PALERMO il 19/06/1995 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, LUCIA ODELLO, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. TOMMASO DE LISI, per il ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi principali e ai motivi aggiunti pervenuti in data 12 dicembre 2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2023, depositata in data 3 agosto 2023, il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l'ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di Miceli Alessandro, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere: - per la condotta di partecipe all'associazione mafiosa Cosa Nostra nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia Sorrentino Salvatore e al figlio Sorrentino Vincenzo; in particolare, in funzione di rappresentanza dello zio detenuto Cancemi Giovanni (capo 1: artt. 416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.); - per la condotta di interposizione fittizia al fine di agevolare l'associazione, per avere attribuito fittiziamente a Maniscalco Silvestre la titolarità della società Man Service s.r.I., riconducibile allo zio Cancemi Giovanni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale in favore di Cancemi Giovanni, già colpito da una confisca (capo 17: artt. 110,512 bis, 416bisl cod. pen.).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al capo 17) di cui agli artt. 512 bis e 416 bis1 cod. pen. Nella ricostruzione dell'ordinanza impugnata, l'indagato avrebbe di fatto gestito l'attività imprenditoriale dopo l'aprile 2021, data in cui era soggetto a restrizione Maniscalco Silvestre.

Tuttavia, l'ordinanza, confondendo la eventuale gestione occulta dal fittizio trasferimento di beni, non chiarisce l'apporto concorsuale che avrebbe potuto offrire Miceli rispetto alla condotta contestata dal momento che l'interponente era lo zio Giovanni Cancemi e l'interposto Silvestre Maniscalco, non avendo l'indagato mai assunto alcuna qualifica formale all'interno della società, né avendo partecipato o svolto attività di amministratore di fatto nella preesistente società. Né ai fini della configurabilità del reato in questione può soccorrere la considerazione del Tribunale in base alla quale Miceli si sarebbe interessato per conto dello zio Cancemi dei rapporti con Silvestre Maniscalco, all'indomani dell'arresto di quest'ultimo.

Seppure dovesse immaginarsi una prosecuzione di fatto dell'attività di impresa da parte dell'indagato, la mancanza di una titolarità formale della società in suo favore impedisce la configurabilità della fattispecie. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis1 cod. pen. in relazione al capo 17). L'aggravante richiamata è stata ritenuta sussistente in quanto l'attività imprenditoriale della Man Service s.r.l. era funzionale all'esercizio da parte di Francesco Cancemi, zio dell'indagato, di un potere di controllo sulle attività economiche del quartiere Villaggio Santa Rosalia.

L'ordinanza impugnata tuttavia non riconosce la intraneità di Francesco Cancemi alla compagine associativa, né il concorso nel reato di intestazione fittizia, atteso che lo stesso era solo un dipendente della società Man Service s.r.l. Non chiarisce peraltro in che modo la società indicata fosse funzionale a mantenere il predominio dell'associazione nel campo del movimento terra in quel territorio, con grave pregiudizio per la concorrenza. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1).

Dopo avere richiamato le principali pronunzie anche a Sezioni Unite indicative degli elementi costitutivi della fattispecie in esame, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non chiarisce in che cosa si sia concretizzata "la messa a disposizione" dell'indagato in favore di Sorrentino Vincenzo. La ordinanza ha valorizzato: - un intervento dell'indagato insieme a Sorrentino Vincenzo presso il panificio "Matranga" volto - nella prospettiva accusatoria- ad imporre un aumento del prezzo del pane, senza considerare che la madre dell'indagato è anch'ella titolare di un panificio e dunque l'intervento potrebbe essere stato dettato al fine di trarre un beneficio personale; - il ritrovamento e la rimozione di talune microspie all'interno della vettura; - i contatti intercorsi con Giuseppe Autieri, condannato per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen. per la risoluzione di alcune questioni sorte per i mezzi meccanici impiegati per il movimento terra tra tale Manni ed esponenti della famiglia mafiosa di Porta Nuova, elementi, questi, insufficienti ai fini della configurabilità di un contributo causale all'associazione.

3. In data 12 dicembre 2023 la difesa ha depositato motivi aggiunti, allegando un elemento sopravvenuto, quale il deposito dell'ordinanza del Tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti di Cancemi Giovanni la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen. contestata unitamente al reato di cui all'art.512 bis c.p. del capo 17) e la qualifica di associato con il ruolo di capo promotore di cui all'art.416 bis comma secondo cod. pen. di cui al capo 1), successivamente al 4 dicembre 2018, durante la sua detenzione. 3.1.

La difesa, premesso che il riferimento per il capo 17) alla persona di Cancemi Francesco e non di Cancenni Salvatore nell'ordinanza impugnata è stata frutto di un mero errore materiale, ha ravvisato contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato rispetto all'ordinanza successivamente prodotta dal momento che quest'ultima riferisce che "[..] non è emerso che dalla gestione della Man Service s.r.l. l'associazione mafiosa abbia tratto mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio, ovvero che la fittizia intestazione di tale esercizio commerciale abbia recato un significativo contributo all'esistenza o all'operatività del sodalizio (..)apparendo piuttosto che il Maniscalco Silvestre (e dopo il suo arresto, il Miceli Alessandro) abbiano operato nell'esclusivo interesse di Cancemi [..]." 3.2.

Con riferimento al capo 1) la difesa ha ravvisato un vizio motivazionale alla luce del giudicato cautelare dell'ordinanza prodotta e relativa sempre a Cancemi Giovanni nella parte in cui ha escluso la sua partecipazione all'associazione con la qualifica di capo promotore, successivamente al dicembre 2018. Essendo a Miceli contestata la sua partecipazione all'associazione "in rappresentanza dello zio Cancemi Giovanni", la esclusione non solo di un ruolo apicale ma della stessa partecipazione a carico di quest'ultimo, renderebbe illogico il ruolo contestato al ricorrente, senza peraltro considerare la giurisprudenza di questa Corte che ha ridimensionato la valenza indiziaria ai fini associativi del rapporto di parentela eventualmente esistente tra gli indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

1. Il primo motivo è infondato. La ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha ravvisato sulla base delle risultanze istruttorie la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta di cui al capo 17). 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, il Tribunale del Riesame ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte quanto al concorso nel reato di interposizione fittizia di cui all'art. 512 bis cod. pen. secondo cui concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto "extraneus", diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'" intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia. (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796). 1.2.L'ordinanza impugnata ha sul punto evidenziato che (p.15/18): - Giovanni Cancemi ha svolto per lungo tempo una posizione di rilievo nel settore edile e nel movimento terra essendo stato titolare della omonima impresa dal 1990 al 2006 e avendo ricoperto la carica di amministratore unico della "Calcestruzzo Cancenni" s.r.l. dal 6 novembre 2003 al 26 febbraio 2008, imprese sottoposte a confisca nel luglio 2010; - successivamente alla confisca delle sue imprese, Cancenni ha continuato ad operare nel settore attraverso la fittizia intestazione delle proprie attività imprenditoriali dapprima attraverso la impresa individuale "Maniscalco Silvestre" e successivamente attraverso la Man Service s.r.I.;- la impresa individuale "Maniscalco Silvestre", di cui Silvestre era stato formale titolare dal 2016 al 31 agosto 2019, era ubicata nella zona retrostante al bar della famiglia Cancemi, utilizzata dai componenti della stessa quale deposito di automezzi e aveva come unico dipendente Francesco Cancemi, fratello di Giovanni; - pochi giorni dopo la cessazione della impresa individuale, in data 13 settembre 2019 Maniscalco Silvestre costituiva la Man Service s.r.l.s., di cui era socio unico nonché amministratore con la medesima sede e con il medesimo dipendente nella persona di Francesco Cancemi; - all'indomani del fermo di Silvestre Maniscalco nell'ambito della operazione "Brevis" in data 4 aprile 2021, le conversazioni intercettate hanno rivelato che l'indagato Miceli, "[..] senza acquisire la qualità di amministratore o di socio[. .1" ha assunto di fatto la direzione della attività imprenditoriale della società relazionandosi con il figlio di Silvestre, Matteo, nonché con lo zio Francesco Cancemi e con il cugino Carmelo Emanuele, figlio di Giovanni; - l'intervento di Alessandro Miceli era voluto dallo zio Cancemi Giovanni, nel cui interesse era svolta l'attività imprenditoriale, il quale con una missiva dal carcere indirizzata al nipote Alessandro impartiva disposizioni in ordine ai soggetti che avrebbero dovuto sostituire Silvestre nella conduzione della attività, esprimendo preoccupazione per l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali che avrebbero potuto essere applicate alla società Man Service a seguito del fermo di maniscalco Silvestre. 1.3.

Dunque, le argomentazioni in fatto a sostegno della gravità indiziaria a carico del ricorrente in relazione alla ipotesi di cui all'art. 512 bis cod. pen. contenute nella ordinanza impugnata rispondono in maniera esaustiva alle censure difensive, proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata: il ruolo di Miceli non è quello di interponente o di interposto, quanto piuttosto di concorrente extraneus sulla base di un previo accordo con rintraneus" (nella specie Cancemi Giovanni) tale da agevolare l'intestazione fittizia.

2. Il secondo motivo risulta fondato anche alla luce dei motivi aggiunti e della allegata produzione. 2.1. Come già in precedenza evidenziato, la difesa con i motivi aggiunti ha depositato le motivazioni dell'ordinanza del Tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti del coindagato Cancemi Giovanni la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. contestata unitamente al reato di cui all'art.512 bis cod.pen. del capo 17), ordinanza non più soggetta ad impugnazione e in relazione alla quale risulta essersi formato giudicato cautelare.La difesa ha valorizzato l'ordinanza successivamente depositata nei confronti di Cancemi Giovanni nella parte in cui si legge che "[..] non è emerso che dalla gestione della Man Service s.r.l. l'associazione mafiosa abbia tratto mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio, ovvero che la fittizia intestazione di tale esercizio commerciale abbia recato un significativo contributo all'esistenza o all'operatività del sodalizio (..)apparendo piuttosto che il Maniscalco Silvestre (e dopo il suo arresto, il Miceli Alessandro) abbiano operato nell'esclusivo interesse di Cancemi [..]." 2.2.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che: - in tema di effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Rv. 280844, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello cautelare per la rilevata esclusione, in un separato procedimento, della configurabilità indiziaria del delitto nei confronti di tutti gli indagati); - non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020 Rv. 279887, che ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito). 2.3.

L'ordinanza non più soggetta ad impugnazione relativa al coindagato Cancemi Giovanni ha escluso la sussistenza, in punto di gravità indiziaria, della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis 1 cod. pen. contestata in relazione al capo 17) ritenendo, contrariamente alla impugnata ordinanza, che Maniscalco Silvestre (e dopo il suo arresto, il Miceli Alessandro) abbiano operato nell'esclusivo interesse di Cancemi e non al fine di agevolare l'associazione. Sul punto, dunque, la ordinanza impugnata va annullata affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a Cancemi Giovanni in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte quanto alla ravvisabilità, in termini di gravità indiziaria, della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis1 cod. pen.2.

Il terzo motivo risulta fondato. Anche in tal caso occorre richiamare il giudicato cautelare dell'ordinanza prodotta dalla difesa e relativa a Cancemi Giovanni nella parte in cui ha escluso in punto di gravità indiziaria la sua partecipazione con funzioni di capo promotore all'associazione Cosa Nostra successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione. Essendo al ricorrente Miceli contestata la partecipazione all'associazione "in rappresentanza dello zio Cancemi Giovanni", la esclusione della partecipazione con ruolo apicale a carico di quest'ultimo comporta una necessaria rivalutazione dell'apparato motivazionale della ordinanza impugnata.

Occorre verificare la compatibilità del ruolo contestato al ricorrente nella parte in cui è da considerarsi derivazione della "rappresentanza" dello zio Cancemi Giovanni alla luce dell'annullamento della contestazione cautelare in relazione a quest'ultimo. Va, infatti, al riguardo considerato - per delimitare con maggiore precisione l'oggetto del giudizio rescissorio- che la ordinanza di annullamento del titolo cautelare nei confronti di Cancemi Giovanni (p.16), pur confermando la diretta derivazione dell'operato di Miceli dalle indicazioni ricevute dallo zio Giovanni, evidenzia tuttavia che una porzione delle condotte riferite all'indagato, e cioè la gestione del contrasto tra gli imprenditori contigui al mandamento di Porta Nuova e Manno Rosario, era stata gestita sin dall'inizio "in autonomia" da Maniscalco Silvestre e Miceli Alessandro, mancando un qualsivoglia dato probatorio dal quale possa ricavarsi un intervento di Giovanni Cancemi nella questione.

L'ordinanza va dunque annullata affinché il giudice del rinvio, anche con riferimento alla contestazione di cui al capo 1), si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a Cancemi Giovanni in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. PQM Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'imputazione di cui al capo 1 e alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., contestata nel capo 17 delle imputazioni, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.

Rigetta nel re